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Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro i rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.
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