Art. 303 cp - Pubblica istigazione e apologia (Abrogato)

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente è punito per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente.

Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999 n. 205.






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