Art. 315 cp - Malversazione a danno di privati (Abrogato)
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni, e con la multa non inferiore a lire due milioni.
Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente.
Articolo abrogato dall'art. 20 della L. 26 aprile 1990, n. 86.
Leggi altri articoli in: Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314 - 360)