Art. 318 cp - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni. (1)

Articolo sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69.

 

Testi per l'approfondimento

ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione, Strazzeri Ciro Alessio, Rupcic Mia, Wolters Kluwer, 2016

ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti Corruzione 612612






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