Art. 318 cp - Corruzione per l'esercizio della funzione
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni. (1)
Articolo sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69.
Testi per l'approfondimento
Leggi altri articoli in: Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314 - 360)