Art. 319 cp - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. (1)

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. f), L. 27 maggio 2015, n. 69.

 



Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 28 agosto 2008, n. 34415




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