Art. 319 quater cp - Induzione indebita a dare o promettere utilità
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. (2)
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (1)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. h), L. 27 maggio 2015, n. 69.
Leggi altri articoli in: Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314 - 360)