Art. 319 quater cp - Induzione indebita a dare o promettere utilità
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. (2)
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (1)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. h), L. 27 maggio 2015, n. 69.
Giurisprudenza
L’abuso è un elemento costitutivo, non un semplice antecedente
L’abuso della qualità o dei poteri deve costituire il mezzo concretamente utilizzato dal pubblico agente per ottenere la dazione o la promessa; non è sufficiente che l’agente rivesta una funzione pubblica.
Cass. pen., Sez. Unite, 24 ottobre 2013, n. 12228, dep. 14 marzo 2014, Maldera.
L’induzione non costringe, ma orienta la scelta del privato
L’induzione consiste in una pressione psicologica che altera, senza azzerarla, la libertà di autodeterminazione del destinatario; essa può esprimersi attraverso persuasione, suggestione, allusione, silenzio o inganno non decettivo sulla doverosità della prestazione.
Cass. pen., Sez. VI, 12 febbraio 2026, n. 9192.
Il privato conserva un margine di scelta
Nell’induzione indebita il privato non è posto davanti a un’alternativa irresistibile, ma conserva spazi decisionali sufficienti per aderire alla richiesta nella prospettiva di un proprio tornaconto.
Cass. pen., Sez. Unite, 24 ottobre 2013, n. 12228, dep. 14 marzo 2014, Maldera.
La qualifica pubblica può essere abusata anche fuori dalla stretta competenza
L’abuso della qualità può consistere nella strumentalizzazione della posizione rivestita nell’amministrazione, anche se l’agente non dispone dello specifico potere amministrativo relativo alla pratica del privato.
Cass. pen., Sez. VI, 29 maggio 2024, n. 26260.
Abuso della qualità e abuso dei poteri sono concetti distinti
L’abuso dei poteri presuppone che il funzionario disponga di attribuzioni conferite dalla legge e le usi in modo distorto; l’abuso della qualità riguarda invece lo sfruttamento della posizione personale per influenzare il privato.
Cass. pen., Sez. VI, 13 febbraio 2025, n. 10382.
La pressione deve causare la promessa o la dazione
Occorre dimostrare un rapporto causale tra la condotta abusiva e la decisione del privato di dare o promettere l’utilità; la mera richiesta impropria, isolata dal contesto, non basta.
Cass. pen., Sez. VI, 13 febbraio 2025, n. 10382.
Il vantaggio del privato spiega perché egli è punibile
Nella fattispecie consumata, il privato che aderisce alla richiesta è punito quando sfrutta l’abuso del funzionario per ottenere un vantaggio indebito personale; ciò fonda il dovere di resistere alla pressione.
Cass. pen., Sez. VI, 4 novembre 2025, n. 41484, dep. 29 dicembre 2025.
Il privato non è sempre una vittima
L’indotto non è automaticamente persona offesa: se accetta di pagare per procurarsi un trattamento non dovuto, partecipa al reato e risponde ai sensi del secondo comma dell’art. 319-quater c.p.
Cass. pen., Sez. VI, 4 novembre 2025, n. 41484, dep. 29 dicembre 2025.
Il reato è plurisoggettivo, ma il tentativo è possibile
L’induzione indebita presenta una struttura plurisoggettiva, ma le condotte del funzionario e del privato possono perfezionarsi in tempi diversi; perciò il tentativo è configurabile se il privato resiste alla pressione.
Cass. pen., Sez. VI, 12 febbraio 2026, n. 9192.
Denunciare la richiesta può impedire la consumazione
Se il privato denuncia immediatamente il funzionario e collabora alle investigazioni senza dare né promettere l’utilità, la condotta dell’agente può integrare il tentativo di induzione indebita.
Cass. pen., Sez. VI, 13 febbraio 2025, n. 10381.
Nel tentativo non occorre il vantaggio indebito del privato
Il perseguimento di un vantaggio indebito è necessario per punire il privato nella fattispecie consumata, ma non è richiesto quando la condotta induttiva non raggiunge l’evento per la resistenza del destinatario.
Cass. pen., Sez. VI, 13 febbraio 2025, n. 10381.
La richiesta reiterata può rendere concreta l’induzione
La reiterazione della pretesa, accompagnata da una pressione perentoria e dal richiamo alla posizione del funzionario, è un indice rilevante per distinguere l’induzione dalla mera sollecitazione corruttiva.
Cass. pen., Sez. VI, 3 febbraio 2026, n. 14876.
Non ogni richiesta di denaro è induzione indebita
Se il pubblico agente prospetta un semplice scambio di favori senza alcuna pressione, minaccia o abuso concretamente estrinsecato, ricorre, secondo i casi, l’istigazione alla corruzione oppure la corruzione, non l’art. 319-quater c.p.
Cass. pen., Sez. VI, 24 marzo 2022, n. 15624.
L’abuso concreto distingue l’induzione dall’istigazione alla corruzione
Una sollecitazione, anche riferita a un atto contrario ai doveri d’ufficio, diventa induzione indebita soltanto se preceduta o accompagnata da atti che manifestano il concreto abuso della qualità o dei poteri pubblici.
Cass. pen., Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 9512, dep. 10 marzo 2021.
La corruzione richiede una trattativa paritaria
La corruzione presuppone l’incontro libero e consapevole delle volontà in una situazione di sostanziale parità; l’induzione indebita, invece, richiede una relazione squilibrata dalla prevaricazione abusiva del funzionario.
Cass. pen., Sez. VI, 3 febbraio 2026, n. 14876.
L’iniziativa del pubblico agente è un indizio, non una regola decisiva
Il fatto che la proposta provenga dal funzionario può orientare la qualificazione verso l’induzione, ma è necessario verificare soprattutto l’effettiva presenza di una pressione abusiva e dello stato di soggezione del privato.
Cass. pen., Sez. Unite, 24 ottobre 2013, n. 12228, dep. 14 marzo 2014, Maldera.
La minaccia di un danno ingiusto porta alla concussione
Quando il pubblico ufficiale prospetta l’applicazione abusiva di una sanzione o di altro pregiudizio contra ius, mettendo il privato davanti alla scelta tra pagare o subire il danno, il fatto integra concussione e non induzione indebita.
Cass. pen., Sez. VI, 12 febbraio 2026, n. 13872, dep. 16 aprile 2026.
Evitare un danno illegittimo non è un vantaggio indebito
Il privato che paga esclusivamente per sottrarsi a un danno ingiusto minacciato dal funzionario non persegue un proprio tornaconto indebito ed è, quindi, vittima della concussione.
Cass. pen., Sez. VI, 12 febbraio 2026, n. 13872, dep. 16 aprile 2026.
La prospettiva di un controllo può essere pressione induttiva
La prospettazione di controlli amministrativi o ispettivi può costituire pressione psicologica induttiva se viene usata da un funzionario per ottenere utilità, in un contesto nel quale il privato mira a ottenere occasioni o benefici indebiti.
Cass. pen., Sez. VI, 3 febbraio 2026, n. 14876.
Il ritardo nella pratica può diventare leva abusiva
La possibilità di lasciare il privato bloccato in una procedura, con conseguenze economicamente gravose, può creare quello stato di soggezione rilevante per l’induzione, purché sia collegata all’abuso della funzione.
Cass. pen., Sez. VI, 1° febbraio 2017, n. 27353, dep. 31 maggio 2017.
Gli autotrasportatori possono essere indotti mediante il timore del fermo
Nel caso di controlli su merci, la ventilata possibilità di trattenere a lungo il mezzo, con rischio di deperimento dei prodotti e perdite economiche, può costituire pressione abusiva e non un normale accordo corruttivo.
Cass. pen., Sez. VI, 1° febbraio 2017, n. 27353, dep. 31 maggio 2017.
L’utilità non deve essere denaro
L’espressione “altra utilità” comprende vantaggi patrimoniali e non patrimoniali, purché oggettivamente apprezzabili e capaci di soddisfare un interesse del funzionario o di un terzo.
Cass. pen., Sez. VI, 16 giugno 2026, n. 23596, dep. 25 giugno 2026.
Anche un recapito personale può essere un’utilità penalmente rilevante
Integra l’induzione indebita la condotta dell’agente che prospetta l’omessa contestazione di un’infrazione stradale per ottenere dalla persona fermata il numero telefonico o il contatto social, volto a instaurare una relazione personale.
Cass. pen., Sez. VI, 16 giugno 2026, n. 23596.
L’inganno può integrare induzione, ma non se fa credere dovuto il pagamento
L’inganno è una possibile modalità induttiva soltanto se non si risolve nel far credere al privato che la dazione sia legalmente dovuta; in quest’ultima ipotesi occorre valutare la diversa configurabilità della truffa.
Cass. pen., Sez. VI, 12 febbraio 2026, n. 9192.
La prestazione può essere formalmente lecita ma causalmente indebita
La prestazione richiesta può anche essere astrattamente lecita, ma resta penalmente rilevante se è richiesta mediante abuso e non è dovuta in base a un titolo causalmente collegato ai poteri del funzionario.
Cass. pen., Sez. VI, 5 novembre 2025, n. 1618, dep. 14 gennaio 2026.
L’interesse del funzionario deve essere concreto e immediato
Non ricorre l’induzione indebita se l’agente non persegue per sé o per terzi un vantaggio personale, immediato e certo, ma si limita a prospettare un esito amministrativo nell’interesse dell’ente pubblico.
Cass. pen., Sez. VI, 5 novembre 2025, n. 1618, dep. 14 gennaio 2026.
Il reato tutela anche il cittadino vulnerabile nei rapporti sanitari
La pressione esercitata da un primario su pazienti prossimi a delicati interventi, mediante la prospettazione di trattamenti privilegiati o di équipe “di fiducia”, impone un attento scrutinio della libertà di scelta e della natura dell’utilità richiesta.
Cass. pen., Sez. VI, 4 marzo 2026, n. 20345, dep. 3 giugno 2026.
Il semplice richiamo a un atto dovuto non dimostra l’induzione
La qualificazione ex art. 319-quater c.p. richiede che la minaccia o la pressione siano realmente abusive; se l’atto prospettato è dovuto e manca la strumentalizzazione della funzione, deve essere verificata con particolare rigore l’esistenza dell’abuso.
Cass. pen., Sez. VI, 21 aprile 2026, n. 18372, dep. 21 maggio 2026.
La continuità con la precedente concussione per induzione riguarda la condotta dell’agente
L’introduzione dell’art. 319-quater c.p. ha mantenuto la continuità normativa con la precedente concussione per induzione quanto alla struttura dell’abuso induttivo, innovando però con la punibilità del privato che persegua un vantaggio indebito.
Cass. pen., Sez. VI, 1° febbraio 2017, n. 27353, dep. 31 maggio 2017.
L’art. 319-quater c.p. è una figura intermedia tra concussione e corruzione
La fattispecie conserva dalla concussione l’abuso e la soggezione del privato, ma condivide con la corruzione la punibilità dell’extraneus che aderisce alla pretesa per conseguire un’utilità non dovuta.
Cass. pen., Sez. VI, 4 novembre 2025, n. 41484, dep. 29 dicembre 2025.
La promessa o dazione realizza l’evento tipico
Il delitto si consuma quando, come effetto dell’induzione abusiva, il privato dà o promette denaro o altra utilità; se ciò non avviene per la resistenza del destinatario, può residuare il tentativo del pubblico agente.
Cass. pen., Sez. VI, 29 maggio 2024, n. 26260.
Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 16/06/2026, n. 23596
Integra il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) la condotta del pubblico agente che, abusando della propria qualità e ponendo in soggezione il privato, prospetta l’omessa elevazione di un verbale di contravvenzione al codice della strada in cambio della dazione del numero di telefono o dell’indirizzo social della persona offesa, funzionali all’instaurazione di una relazione personale: tali recapiti costituiscono “altra utilità” non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, rientrante nella nozione elaborata dalla giurisprudenza in materia di reati contro la pubblica amministrazione.
Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 12/02/2026, n. 13872
Integra il delitto di tentata concussione, e non quello di induzione indebita, la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della propria qualità e prospettando l'adozione di sanzioni amministrative contra ius (nella specie: "troverò il modo di farti una multa"), eserciti una pressione moralmente costrittiva sulla persona offesa, ponendola di fronte all'alternativa di subire il danno o evitarlo attraverso la prestazione dell'utilità indebita, senza alcun tornaconto personale per il privato.
Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, n. 1618 /2026
In tema di induzione indebita a dare o promettere utilità, il termine "indebitamente" qualifica non già l'oggetto della pretesa del pubblico agente, che può essere anche lecita, ma la modalità della richiesta, che postula l'abuso della funzione e il conseguente condizionamento della volontà del privato, indotto ad eseguire una prestazione che, pur se dovuta, origina da titoli e da ragioni causalmente non ricollegabili ai poteri o alle qualità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che la richiede, determinando, in favore degli stessi, un'utilità direttamente e immediatamente connessa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di un dirigente comunale che aveva tentato di indurre un privato a cedere all'ente un immobile abusivo a un prezzo di favore, prospettandogli la possibilità che questo, in tale eventualità, fosse sanato e se ne evitasse, quindi, la prevista demolizione, sul rilievo che il pubblico agente non aveva perseguito un vantaggio personale, immediato e certo, proprio o di soggetti terzi). (Annulla in parte senza rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 10/06/2025)
Commento ed utilità
L’induzione indebita a dare o promettere utilità, prevista dall’art. 319-quater del codice penale, è un delitto contro la pubblica amministrazione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190. La norma punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità a sé o a un terzo. La pena prevista per l’agente pubblico è la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi; il privato che dà o promette l’utilità è punito fino a tre anni, oppure fino a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o profitto supera 100.000 euro.
La disposizione serve a disciplinare situazioni nelle quali il cittadino non è davvero libero di contrattare con il funzionario pubblico, ma non è neppure completamente privato della capacità di scelta. È il caso, per esempio, di un operatore pubblico che lasci intendere di poter accelerare una pratica, evitare controlli, rendere meno gravoso un adempimento o assicurare un trattamento di favore, subordinando però tale risultato a una somma di denaro, a un regalo o a un’altra utilità. Il punto essenziale è che il funzionario faccia pesare illegittimamente la sua posizione, inducendo il privato a prestare acquiescenza.
L’elemento decisivo è l’abuso della qualità o dei poteri. Non basta quindi che l’autore sia un dipendente pubblico, un agente di polizia, un medico di una struttura pubblica o un incaricato di un servizio pubblico. Occorre che egli usi la funzione come strumento di pressione: può farlo distorcendo un potere effettivamente posseduto, oppure sfruttando il prestigio e l’influenza collegati alla sua qualifica. Nel primo caso si parla di abuso dei poteri; nel secondo, di abuso della qualità. Entrambe le figure richiedono, comunque, che la condotta sia concretamente idonea a orientare la volontà del destinatario.
L’“induzione” non ha bisogno di manifestarsi con una minaccia esplicita. Può essere insinuante, indiretta o allusiva: una frase ambigua, la prospettazione di difficoltà future, il richiamo a possibili controlli, il silenzio strategico, la ripetizione insistente della richiesta oppure il far capire che la soluzione favorevole dipende dalla disponibilità del privato. Tuttavia, una semplice proposta di scambio non è ancora induzione indebita. Se il pubblico agente prospetta solo un accordo di favori senza pressione e senza abuso, la vicenda può appartenere all’area della corruzione o dell’istigazione alla corruzione.
L’art. 319-quater c.p. occupa dunque una posizione intermedia fra concussione e corruzione. Nella corruzione, pubblico agente e privato stipulano un patto illecito in posizione sostanzialmente paritaria: entrambi vogliono realizzare lo scambio e nessuno subisce la forza psicologica dell’altro. Nella concussione, invece, il funzionario costringe il privato mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno ingiusto: il privato paga soltanto per evitare quel male e rimane vittima del reato. Nell’induzione indebita, infine, l’agente non elimina la libertà di scelta, ma la condiziona abusivamente; il privato conserva un margine decisionale e aderisce perché spera di ricavare un vantaggio indebito.
La distinzione è di grande rilevanza pratica, perché muta la posizione del cittadino. Chi consegna denaro per evitare una multa inventata, una sanzione arbitraria o un provvedimento che il funzionario minaccia di adottare illegalmente è, di regola, vittima di concussione e non risponde penalmente. Diversamente, chi paga per ottenere una preferenza, l’omissione di un controllo dovuto, l’accelerazione illegittima di una pratica, un’assunzione, un’autorizzazione non spettante o un trattamento privilegiato può rispondere insieme al pubblico agente per induzione indebita. La domanda fondamentale è quindi: il privato sta cercando soltanto di sottrarsi a un danno ingiusto, oppure sta anche cercando di ottenere un vantaggio che non gli spetta?
L’indebito vantaggio del privato non deve necessariamente coincidere con un guadagno economico. Può consistere nel mantenimento di un’attività, nell’ottenimento di un beneficio amministrativo, nella possibilità di evitare un controllo legittimo, in un’opportunità lavorativa o in qualunque risultato favorevole estraneo alle regole che disciplinano il rapporto con la pubblica amministrazione. Il vantaggio deve però essere concretamente collegato alla pressione abusiva dell’agente: non basta che il cittadino abbia genericamente interesse a chiudere una pratica o a evitare disagi.
Anche l’utilità richiesta dal funzionario può assumere forme molto diverse. La legge parla di denaro o di “altra utilità”, formula volutamente ampia che ricomprende beni, servizi, lavori, assunzioni, agevolazioni per familiari, favori personali e vantaggi non patrimoniali. La recente giurisprudenza ha riconosciuto che anche l’ottenimento del numero di telefono o del contatto social della persona fermata può costituire utilità, se il pubblico agente lo richiede abusando della propria funzione per avviare una relazione personale. Ciò conferma che la norma protegge la correttezza della funzione pubblica e la libertà del cittadino, non soltanto il patrimonio.
La prestazione pretesa può perfino essere, in astratto, lecita o dovuta in un altro contesto. Ciò che la rende “indebita” è il fatto che venga richiesta o ottenuta sfruttando abusivamente il ruolo pubblico e senza un titolo genuinamente collegato all’esercizio corretto della funzione. Per esempio, una somma dovuta all’amministrazione a titolo di tributo o sanzione non integra di per sé l’art. 319-quater; il reato può emergere, invece, se il funzionario pretende un’utilità privata per modificare indebitamente il modo in cui quel potere viene esercitato.
Il reato si consuma quando il privato, come effetto dell’induzione, promette o dà l’utilità. La promessa è quindi sufficiente, anche se il pagamento avverrà in seguito. Se il privato resiste, denuncia la richiesta o collabora con gli investigatori senza impegnarsi realmente alla prestazione, può configurarsi il tentativo del pubblico agente. In tale ipotesi il privato non è punibile e non occorre neppure dimostrare che egli aspirasse a un vantaggio indebito: manca infatti la dazione o promessa che giustifica la sua responsabilità nel reato consumato.
Questo profilo è importante per chi riceva una richiesta illecita. La denuncia tempestiva, la conservazione di messaggi, e-mail, documenti o altri elementi di prova e il ricorso agli organi investigativi prima di effettuare una promessa reale o una consegna sono condotte coerenti con la posizione di chi resiste all’induzione. Naturalmente, la qualificazione giuridica dipende sempre dalle circostanze concrete e, in particolare, dal contenuto effettivo delle comunicazioni, dal ruolo dell’agente, dalla natura dell’atto prospettato e dall’interesse perseguito dal privato.
Le conseguenze sanzionatorie non si esauriscono nella pena detentiva. La condanna del pubblico agente per il primo comma dell’art. 319-quater comporta, in via ordinaria, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione, ferme le ipotesi nelle quali operano interdizioni temporanee in presenza di pena contenuta o delle attenuanti previste dalla legge. Se il reato è commesso in relazione a un’attività imprenditoriale, la condanna comporta inoltre l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 32-quater c.p.
Sul piano patrimoniale, la condanna o il patteggiamento rendono obbligatoria la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente quando non sia possibile aggredire direttamente i beni che ne costituiscono il provento. L’art. 319-quater c.p. rientra inoltre tra i reati per i quali può trovare applicazione la confisca in casi particolari prevista dall’art. 240-bis c.p., alle condizioni stabilite dalla disposizione.
La legge contempla anche strumenti premiali. L’art. 323-bis c.p. consente la diminuzione della pena per la particolare tenuità del fatto e riconosce una significativa attenuante a chi si adopera efficacemente per impedire conseguenze ulteriori, acquisire prove, individuare i responsabili o recuperare le utilità trasferite. L’art. 323-ter c.p., invece, prevede una causa di non punibilità per chi denuncia volontariamente entro quattro mesi dalla commissione del fatto, prima di sapere di essere indagato, fornendo indicazioni utili e mettendo a disposizione l’utilità percepita o il suo equivalente.
Infine, la disciplina può assumere rilievo anche per imprese e organizzazioni. L’induzione indebita rientra nei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente ex art. 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: se il reato viene commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente da un soggetto apicale o sottoposto, possono conseguire sanzioni pecuniarie e interdittive. La prevenzione richiede quindi procedure trasparenti per i rapporti con la pubblica amministrazione, tracciabilità dei contatti, controlli sulle spese e canali interni di segnalazione effettivamente funzionanti.