Art. 319 quater cp - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. (2)

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (1)

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. h), L. 27 maggio 2015, n. 69.



Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 16/06/2026, n. 23596

Integra il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) la condotta del pubblico agente che, abusando della propria qualità e ponendo in soggezione il privato, prospetta l’omessa elevazione di un verbale di contravvenzione al codice della strada in cambio della dazione del numero di telefono o dell’indirizzo social della persona offesa, funzionali all’instaurazione di una relazione personale: tali recapiti costituiscono “altra utilità” non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, rientrante nella nozione elaborata dalla giurisprudenza in materia di reati contro la pubblica amministrazione.


Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 12/02/2026, n. 13872

Integra il delitto di tentata concussione, e non quello di induzione indebita, la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della propria qualità e prospettando l'adozione di sanzioni amministrative contra ius (nella specie: "troverò il modo di farti una multa"), eserciti una pressione moralmente costrittiva sulla persona offesa, ponendola di fronte all'alternativa di subire il danno o evitarlo attraverso la prestazione dell'utilità indebita, senza alcun tornaconto personale per il privato.


Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, n. 1618 /2026

In tema di induzione indebita a dare o promettere utilità, il termine "indebitamente" qualifica non già l'oggetto della pretesa del pubblico agente, che può essere anche lecita, ma la modalità della richiesta, che postula l'abuso della funzione e il conseguente condizionamento della volontà del privato, indotto ad eseguire una prestazione che, pur se dovuta, origina da titoli e da ragioni causalmente non ricollegabili ai poteri o alle qualità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che la richiede, determinando, in favore degli stessi, un'utilità direttamente e immediatamente connessa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di un dirigente comunale che aveva tentato di indurre un privato a cedere all'ente un immobile abusivo a un prezzo di favore, prospettandogli la possibilità che questo, in tale eventualità, fosse sanato e se ne evitasse, quindi, la prevista demolizione, sul rilievo che il pubblico agente non aveva perseguito un vantaggio personale, immediato e certo, proprio o di soggetti terzi). (Annulla in parte senza rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 10/06/2025)




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