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L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (1), nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio. (2)
(1) Le parole: “direttore generale” sono state così sostituite dalle attuali: “direttore generale e direttore preposto alla redazione dei documenti contabili societari” dall’art. 15, comma 3, lett. a), della L. 28 dicembre 2005, n. 262.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 120, legge 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.