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L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni. (1) (2)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 120, L. 24 novembre 1981, n. 689 di modifica del sistema penale.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.