Art. 322 quater cp - Riparazione pecuniaria

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319- ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. (1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.






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