Art. 322 quater cp - Riparazione pecuniaria
Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319- ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. (1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.
Leggi altri articoli in: Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314 - 360)