Art. 322 ter cp - Confisca
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. (1)
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.
(1) Le parole: "o profitto" sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
Cassazione penale 2007/30966 è confiscabile l’utilità promessa nella corruzione se manca la dazione
Nel delitto di corruzione è assoggettabile a confisca obbligatoria ex art. 322 ter, primo comma cod. pen. quale prezzo del reato l'utilità materialmente corrisposta al corrotto o, alternativamente, quella promessa, se la dazione non ha luogo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva ritenuto confiscabile il valore dei compensi promessi, pur essendo stato accertato che le utilità effettivamente corrisposte erano di importo inferiore). Cassazione penale Sez. VI Sent., 14/06/2007, n. 30966.
Cassazione penale 2007/31692 nella confisca per equivalente nessun nesso tra res e reato
Qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali, ai sensi dell'art. 322-ter c.p., è prevista la confisca per equivalente, sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo in vista dell'applicazione di detta misura non può essere subordinata alla verifica che il denaro sia confluito nella effettiva disponibilità dell'indagato giacché, altrimenti, si verrebbe a ristabilire la necessità di un nesso pertinenziale tra la "res" ed il reato che la legge, con l'introduzione della confisca "per equivalente", ha escluso. Cassazione penale Sez. VI, 05/06/2007, n. 31692.