Art. 324 cp - Interesse privato in atti di ufficio (Abrogato)
Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a quattro milioni.
Articolo abrogato dall'art. 20 della L. 26 aprile 1990, n. 86.
Leggi altri articoli in: Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314 - 360)