Art. 326 cp - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.



Cassazione Penale 2007/30148 è reato divulgare notizie relativamente inaccessibili

In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio da parte degli impiegati dello Stato, il contenuto dell'obbligo la cui violazione è sanzionata dall'art. 326 cod.pen. non è limitato soltanto alle informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma si estende anche alle informazioni per le quali la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata nei confronti di soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste. (Fattispecie relativa alla consegna al proprio genitore, da parte di una dipendente comunale addetta all'ufficio protocollo, della fotocopia di una relazione di servizio inviata dal N.A.S. dei Carabinieri al Sindaco, nella quale si sollecitava l'adozione di provvedimenti nei confronti del titolare di un esercizio commerciale con cui il destinatario della divulgazione aveva in corso da diversi anni controversie civili relative a rapporti di vicinato). Cassazione Penale Sez. VI Sent., 23/04/2007, n. 30148.

Cassazione Penale 2007/30968 il direttore del sito internet risponde in concorso della rivelazione

In tema di rivelazione di segreti d'ufficio, risponde del reato a titolo di concorso con l'autore principale il direttore responsabile di un sito internet ove sia stata effettuata la pubblicazione di un atto amministrativo a carattere riservato. (Nel caso di specie, la Corte ha ravvisato l'astratta ipotizzabilità del concorso nel reato di cui all'art. 326 cod. pen., ritenendo sussistente il requisito del "fumus commissi delicti" in ordine al sequestro preventivo della pagina di un sito "web" su cui era avvenuta la pubblicazione delle notizie riservate). Cassazione Penale Sez. VI Sent., 28/06/2007, n. 30968.

Cassazione Penale 2007/37559 differenze tra le fattispecie dell'art. 326 cod. pen.

La rivelazione da parte del pubblico ufficiale di un segreto di ufficio integra il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 cod. pen. anche laddove sia fatta per finalità patrimoniali, mentre ricorre la diversa fattispecie prevista dal terzo comma dello stesso articolo quando il pubblico ufficiale sfrutti - per profitto patrimoniale o non - il contenuto economico e morale, in sé, delle informazioni segrete. Ne consegue che tale ultima fattispecie, non comportando necessariamente la rivelazione ad estranei del segreto, può eventualmente concorrere con quella prevista dal primo comma. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 cod.pen. nella condotta di rivelazione di segreti di ufficio in esecuzione di una promessa corruttiva). Cassazione Penale Sez. VI Sent., 27/09/2007, n. 37559.

Cassazione Penale 2009/39706 oggetto materiale del reato di rivelazione di segreti d’ufficio

Oggetto materiale del delitto di rivelazione di segreti d'ufficio sono solo le notizie d'ufficio coperte da segreto e cioè quelle sottratte alla divulgazione in ogni tempo e luogo e nei confronti di chiunque per legge, per regolamento o dalla natura stessa della notizia che può recare danno all'amministrazione, ma non anche quelle indebitamente diffuse in violazione alle norme sul diritto di accesso agli atti della P.A. in quanto svelate a chi non è titolare di tale diritto o senza il rispetto delle modalità previste. (Fattispecie relativa alla comunicazione alla stampa da parte di un consigliere comunale di informazioni non coperte da segreto relative all'amministrazione comunale alle quali lo stesso legittimamente aveva avuto accesso in ragione della propria funzione). Cassazione Penale Sez. VI, 30/09/2009, n. 39706.




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