Art. 328 cp - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
Testi per l'approfondimento
I delitti contro la pubblica amministrazione, a cura di Francesco Saverio Fortuna, Giuffrè, 2010
Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, Marandola Antonella, Romano Bartolomeo, UTET, 2020
I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Artt. 314-335-bis cod. pen. Commentario sistematico, Mario Romano, Giuffrè, 2013
I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Estratto dal V volume del Trattato teorico-pratico di diritto penale, a cura di M. Catenacci, Giappichelli, 2017
I reati contro la pubblica amministrazione, Dario Primo Triolo, Key, 2015
Corsi
Diritto penale della Pubblica Amministrazione
Presso l’Università di Torino è attivo un corso a distanza in diritto penale della Pubblica Amministrazione rivolto all’acquisizione delle principali fattispecie penali previste dal legislatore a tutela della Pubblica Amministrazione tra cui il delitto di rifiuto d’atti d’ufficio e omissione. Il programma è inserito nel Corso di Laurea magistrale in Scienze amministrative e giuridiche delle organizzazioni pubbliche e private.
Il Modello Organizzativo 231 per i Reati contro la Pubblica Amministrazione
La società di consulenza EUCS che si occupa delle varie branche del diritto applicato alle tematiche aziendali e societarie, propone un corso in modalità e-learning sul tema della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i Reati contro la Pubblica Amministrazione, rivolto agli operatori del diritto e della pubblica amministrazione.
I reati contro la Pubblica Amministrazione
La UP Formazione, composta da un team di professionisti che si occupa di diffondere programmi di formazione continua per avvocati in modalità e-learning, organizza il corso online in materia di diritto penale della pubblica amministrazione affrontando anche gli aspetti di riforma e l’introduzione delle nuove ipotesi di reato.
La nuova disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione
La piattaforma Lex24 del Sole 24 Ore si rivolge agli avvocati con un’offerta di corsi di formazione continua aventi ad oggetto diverse tematiche da apprendere in via telematica e-learning. È possibile acquistare i corsi che danno diritto ad un credito per ogni ora di video lezione sul sito dedicato e tra le offerte è compresa la lezione in materia di reati contro la pubblica amministrazione.
Tribunale Ascoli Piceno, 07/02/2017 l’amministratore di sostegno è pubblico ufficiale ai fini del reato
Incorre nell'imputazione per il reato p. e p. dall'art. 328 c.p. il prevenuto che, nella sua qualità di amministratore di sostegno del fratello, ometteva di presentare, malgrado le richieste formulate dal Giudice Tutelare, la relazione finale e la rendicontazione inerente lo svolgimento del mandato. Non sussistono dubbi in merito alla qualità di P.U. rivestita nel caso specifico, dal prevenuto; invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, attività esercitata e gli scopi perseguiti dall'amministratore di sostegno consentono di attribuire a chi ricopra detto ruolo, negli stessi termini del tutore, la veste e qualità di pubblico ufficiale, anche in considerazione del fatto che l'amministratore di sostegno presta giuramento prima dell'assunzione dell'incarico.
Cassazione penale 21631/2017 il medico di guardia deve intervenire se richiesto dall’infermiere
Integra il reato di rifiuto di atti di ufficio, la condotta del medico di guardia in servizio presso una casa di cura che, richiesto di prestare il proprio intervento da personale infermieristico in relazione alla progressiva ingravescenza delle condizioni di salute di un paziente ivi ricoverato, ometta di procedere alla visita ed alla diretta valutazione della situazione, a nulla rilevando che il paziente sia comunque assistito dal suddetto personale, incaricato di monitorarne le condizioni fisiche e i parametri vitali, e che, in tal caso, la valutazione del sanitario si fondi soltanto su dati clinici e strumentali. (In motivazione la Corte ha precisato che il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo e che la violazione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice al corretto svolgimento della funzione pubblica ricorre ogni qual volta venga denegato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze prese in considerazione e protette dall'ordinamento, prescindendosi dal concreto esito della omissione). Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza del 30/03/2017 n. 21631
Cassazione penale 55134/2016 il farmacista può rifiutare il farmaco al paziente senza ricetta
Non integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio (art. 328 cod. pen.) la condotta del farmacista che si rifiuta di consegnare un farmaco antipiretico urgente ad un malato terminale in assenza della richiesta prescrizione medica, poiché, in ragione di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, l'obbligo di consegna di un medicinale senza ricetta ricorre, in caso di estrema necessità ed urgenza, solo ove si tratti di paziente con patologia cronica, ovvero vi sia la necessità di non interrompere il trattamento terapeutico o di proseguire la terapia a seguito di dimissioni ospedaliere, ed il farmacista abbia conoscenza di tali condizioni di salute del paziente. Cassazione penale, 17/11/2016 n. 55134.
Tribunale Campobasso, 04/07/2016 l’art. 328 mira a salvaguardare interessi ritenuti particolarmente rilevanti
Incorre nell'imputazione per il reato di rifiuto di atti d'ufficio il medico veterinario in turno di pronta reperibilità, che indebitamente rifiuti ed ometta l'adozione di atti di propria competenza, da compiersi per precise disposizioni normative e per evidenti ed ineludibili ragioni di igiene, sanità e giustizia, senza ritardo. La norma di cui all'art. 328 c.p. è finalizzata a salvaguardare taluni e ben precisi interessi ritenuti particolarmente rilevanti, ogniqualvolta l'omesso compimento di un atto indifferibile possa esporli ad un concreto pericolo.
Cassazione penale 22786/2016 rifiuto di atti d’ufficio urgenti per ragioni di igiene
Integra il reato di rifiuto atti d'ufficio da compiere senza ritardo per ragioni di igiene, il rifiuto dell'ausiliario scolastico di provvedere alla cura dell'igiene personale dell'alunno minore affetto di disabilità (art. 47 del CCNL 2002/2005). Cassazione penale sentenza n. 22786 del 19/02/2016.
Cassazione penale 36674/2015 necessaria la consapevolezza della propria omissione perché vi sia reato
Ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di rifiuto di atti d'ufficio, è necessario che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento "contra ius", senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente escluso la configurabilità del reato nei confronti di due infermieri addetti alla centrale operativa 118, i quali pur non intervenuti tempestivamente a prestare soccorso, avevano rispettato i protocolli medici indicativi della patologia in relazione alla sintomatologia riferita telefonicamente dal paziente, poi deceduto per aneurisma dissecante dell'aorta). Cassazione penale, sentenza del 22/07/2015 n. 36674.
Cassazione penale 20316/2015 bisogna provare la consapevolezza di dover compiere l’atto senza ritardo
In tema di rifiuto di atti d'ufficio, la conoscenza del dovere di compiere senza ritardo l'atto dell'ufficio, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, può ritenersi provata qualora l'obbligo di attivarsi derivi da un ordine inviato via fax, e l'apparecchio trasmittente abbia confermato (con il c.d. "OK") il regolare invio della comunicazione al numero di utenza del destinatario, senza che quest'ultimo abbia dedotto elementi idonei ad inficiare il valore probatorio della nota di conferma. (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento ad un ordine di immediata restituzione dei fascicoli processuali inviato via fax ad un perito dopo una precedente intimazione a depositare la perizia o a rinunciare all'incarico, ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva giudicato sufficiente la prova offerta della nota di conferma, a fronte di una mera ipotesi difensiva circa la possibilità che l'ordine fosse stato irregolarmente trasmesso). Cassazione Penale, sentenza n. 20316 del 07/05/2015.
Cassazione penale 45844/2014 il sanitario deve ricoverare il paziente in gravi condizioni
Deve essere riconosciuta la responsabilità ex art. 328 c.p. per il sanitario che si rifiuta di ricoverare il paziente con diagnosi di politrauma da incidente stradale proveniente da altro ospedale per essere sottoposto a tac e che accusi gravi ed improvvisi dolori addominali, trattandosi di una situazione con possibili conseguenze negative per la salute del paziente, cui non può opporsi alcun comportamento dilatorio, né un rifiuto avanzato sulla base del generico e formalistico richiamo a disposizioni regolamentari o a protocolli operativi secondo cui l'Ospedale che per primo prende in carico il paziente deve seguirlo per tutta la durata della degenza e deve coordinare tutti gli accertamenti del caso. Cassazione penale, Sezione VI, sentenza 30 settembre 2014 n. 45844
Cassazione penale 38354/2014 l’anestesista deve attendere senza allontanarsi il risveglio del paziente operato
Deve essere riconosciuta la responsabilità ex art. 328 c.p. del medico anestesista, incaricato di prestare la dovuta assistenza all'intervento chirurgico svolto su di un bambino, che si era allontanato subito dopo l'esecuzione dell'intervento chirurgico, senza attendere il regolare risveglio del paziente, senza accertarsi delle sue condizioni, senza lasciar detto dove andava e dove poteva essere rintracciato, lasciando il bimbo alla sola vigilanza delle infermiere, nei fatti quindi rifiutando un atto del suo ufficio che doveva essere compiuto senza ritardo per ragioni di sanità, rendendosi irreperibile ed irraggiungibile per oltre quaranta minuti, pur nella consapevolezza di avere lasciato senza la doverosa e cogente assistenza un paziente appena operato, oltre quaranta minuti durante i quali -a seguito dell'insorgere di serie complicanze respiratorie nel paziente- era stato insistentemente e reiteratamente cercato dai medici e dal centralino dell'ospedale. Cassazione penale sez. VI 03 giugno 2014 n. 38354.
Cassazione penale 16567/2013 l’atto di ufficio è un ordine autorizzato dalla norma giuridica
In tema di omissione di atti di ufficio, per atto di ufficio che per ragione di giustizia deve essere compiuto senza ritardo si intende solo un ordine o provvedimento autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile, o più agevole l'attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria. Cassazione penale, Sezione VI, sentenza n. 26/02/2013, n. 16567.
Cassazione penale 39745/2012 elemento oggettivo del reato del medico che rifiuta la consulenza
Integra il reato di rifiuto di atti di ufficio la condotta del medico di turno in ospedale che si rifiuta di effettuare una consulenza cardiologica urgente su un paziente ricoverato in altro reparto, sebbene più volte sollecitato ed informato dell'aggravarsi delle condizioni dello stesso. Cassazione penale Sez. VI, 27/09/2012, n. 39745 (rv. 253547).
Cassazione penale 23107/2012 pubblico ufficiale può rifiutare l’atto per tutelare i propri diritti
Non è integrato il delitto previsto dall'art. 328, comma primo, c.p. quando l'atto il cui compimento si richiede al pubblico ufficiale venga a ledere suoi diritti costituzionalmente garantiti non potendosi, in tale ipotesi, considerare indebito il rifiuto. (Nella specie la Corte ha escluso la sussistenza del reato con riferimento al rifiuto da parte del sindaco di un comune di consegnare alla polizia giudiziaria un regolamento comunale che avrebbe dovuto provare la sua responsabilità penale in un diverso procedimento). Cassazione penale, sentenza n. 23107 del 07/06/2012.
Cassazione penale 17069/2012 situazione di urgenza sostanziale come elemento oggettivo del reato
Il rifiuto di un atto d'ufficio si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un'urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell'atto, in modo tale che l'inerzia del pubblico ufficiale assuma, per l'appunto, la valenza del consapevole rifiuto dell'atto medesimo. (Fattispecie relativa all'omesso impedimento della viabilità, da parte del capo del Genio civile di un comune, su percorsi costituenti alveo naturale di due fiumi, omissione da cui derivava, a seguito di un forte piovasco, un'onda di piena che travolgeva le automobili in transito con il conseguente decesso dei passeggeri). Cassazione penale, Sezione VI, sentenza n. 17069 del 16/02/2012.
Cassazione penale 46512/2009 integra reato il rifiuto di effettuare un ricovero ospedaliero indifferibile
Integra il delitto di cui all'art. 328, comma primo cod. pen. il rifiuto di procedere al ricovero ospedaliero di un malato, opposto dal medico responsabile del reparto, esclusivamente se il ricovero doveva ritenersi indifferibile per la sussistenza di un effettivo pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona. (Fattispecie relativa all'annullamento della sentenza di condanna del medico che aveva rifiutato il ricovero in un reparto chirurgico di un paziente di altro ospedale affetto da dolori addominali da colica biliare). Cassazione penale, sentenza n. 46512 del 15/10/2009.
Cassazione penale 48379/2008 il medico reperibile non può sindacare la necessità della chiamata
In tema di omissione o rifiuto di atti di ufficio, il chirurgo in servizio di reperibilità, chiamato dal medico già presente in ospedale che ne sollecita la presenza in relazione ad una ravvisata urgenza di intervento chirurgico, deve recarsi subito in reparto e visitare il malato, non essendogli consentito di sindacare a distanza la necessità e l'urgenza della chiamata. Ne consegue che il rifiuto penalmente rilevante ai sensi dell'art. 328 cod. pen., comma primo, si consuma con la violazione del suddetto obbligo e la responsabilità non è tecnicamente connessa all'effettiva ricorrenza della prospettata necessità ed urgenza dell'intervento chirurgico. Cassazione penale sentenza n. 48379 del 25 novembre 2008.
Cassazione penale 35344/2008 rifiutare un intervento urgente consigliando il “118” integra reato
Sussiste il reato di omissione di atti d'ufficio nell'ipotesi in cui un sanitario addetto al servizio di guardia medica non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente, limitandosi a suggerire al paziente l'opportunità di richiedere l'intervento del "118" per il trasporto in ospedale, dimostrando così di essersi reso conto che la situazione denunciata richiedeva il tempestivo intervento di un sanitario. Cassazione penale, sentenza n. 35344 del 28/05/2008.
Cassazione penale 8615/2000 il sindaco non è responsabile del ritardo degli amministratori
In tema di ordinamento degli enti locali la l. n. 142 del 1990, al fine di responsabilizzare i dirigenti degli uffici, ha previsto che ad essi possa essere demandata l'esecuzione degli atti deliberativi assunti - in attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo - dal sindaco e dagli assessori. Ne consegue che, se comunque al sindaco compete la sorveglianza sul corretto andamento dell'amministrazione, non deriva da tale obbligo, in modo automatico, una responsabilità penale per le eventuali inadempienze degli amministratori. (Fattispecie relativa al reato di rifiuto ed omissione di atti di ufficio: affermando il principio la Corte ha escluso che al sindaco fosse imputabile anche una responsabilità penale - oltre, eventualmente, quella di carattere politico - una volta accertata la mancata sorveglianza circa le inadempienze denunziate nella carente manutenzione di un edificio scolastico). Cassazione penale Sez. V, 16/03/2000, n. 8615.
Cassazione penale 7581/1999 l’elemento soggettivo consiste nel dolo intenzionale e non eventuale
In tema di abuso di ufficio, poiché, in base alla modifica introdotta dalla l. 16 luglio 1997, n. 234, l'illecito si configura come reato di evento, e poiché l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio di abusare dei poteri inerenti alle sue funzioni, il danno altrui o l'ingiusto vantaggio devono essere, alternativamente o congiuntamente, presi di mira dall'agente e non semplicemente cagionati come risultato accessorio della sua condotta. A tanto consegue che la volontà colpevole può assumere solo la forma del dolo intenzionale e non anche quella del dolo eventuale. Cassazione penale Sez. V, 05-05-1999, n. 7581.
Cassazione penale 5482/1998 differenze con la fattispecie di reato di cui all’art. 340 cp
La condotta omissiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che si limiti a non adempiere ad un obbligo su di lui gravante non integra gli estremi del reato di rifiuto di atti di ufficio di cui all'art. 328, comma 1, c.p.p. ma, eventualmente, quella di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità di cui all'art. 340 c.p., che comprende le condotte omissive già contemplate dall'art. 328 c.p., nel testo anteriore alla riforma del 1990. Cassazione penale Sez. VI, 20/02/1998, n. 5482.
Rinvio a giudizio del direttore sanitario per mancato contrasto alle infezioni ospedaliere per omissione d’atti d’ufficio
Il comitato per la lotta alle infezioni ospedaliere, che per legge doveva essere convocato almeno ogni tre mesi verificando, due volte all'anno, lo stato degli interventi, non fu mai attivato. Lo stesso sistema di sorveglianza attiva non fu mai predisposto nè ci fu un'attività di verifica e sorveglianza sull'attività del comitato. Infine, non vi fu vigilanza sugli operatori e i mezzi impiegati nelle attività di pulizia e sanificazione degli ambienti ospedalieri. Il capo di imputazione: "rifiuto di atti che dovevano essere compiuti senza ritardo per ragioni di igiene e sanità".
Guardia Medica configura Omissione d’atti d’ufficio ex art. 328 cp se rifiuta assistenza domiciliare
Risponde del reato di omissione di atti d'ufficio il medico di continuità assistenziale che si rifiuta di recarsi presso il domicilio di una paziente di età avanzata, impossibilitata a muoversi e di cui il figlio, nella telefonata al 118, aveva denunciato gravi difficoltà respiratorie, atteso che il quadro clinico descritto dall'utente avrebbe imposto di recarsi immediatamente al domicilio della malata, affetta da difficoltà respiratorie in un contesto di età avanzata e frattura alle costole (nella specie, la Corte ha sottolineato che la necessità e l'urgenza di effettuare una visita domiciliare è rimessa alla valutazione discrezionale del sanitario di guardia, sulla base della propria esperienza, ma tale valutazione sommaria non può prescindere dalla conoscenza del quadro clinico del paziente, acquisita attraverso la richiesta di indicazioni precise circa l'entità della patologia dichiarata, richiesta che, in questo caso, non risultava essere stata formulata dal medico. Di conseguenza, l'unica opzione residua risultava la visita domiciliare, in relazione alla cui mancata esecuzione il medico non aveva addotto né documentato alcun impedimento).
Cassazione penale, sez. VI , 28/10/2022 , n. 45057
Omissione d’Atti d’ufficio del medico di base
Il reato di rifiuto di atti d’ufficio è un reato di pericolo; la violazione dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice ricorre tutte le volte in cui viene negato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze protette e considerate dall’ordinamento, a prescindere dall’esito concreto dell’omissione (confermata la condanna per l’imputato che, in qualità di medico di base, aveva rifiutato di prescrivere dei farmaci di cui una donna aveva bisogno, tentando, fra l’altro, di spingerla fuori dallo studio).
Cassazione penale sez. VI, 29/05/2017, n.35233
Rifiuto d’atti d’ufficio della Guardia Medica che omette l’intervento domiciliare nonostante l’urgenza
Integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di recarsi al domicilio di un paziente malato terminale per la prescrizione di un antidolorifico per via endovena e si limiti a formulare per via telefonica le sue valutazioni tecniche e a consigliare la somministrazione di un altro farmaco di cui il paziente già dispone, trattandosi di un intervento improcrastinabile che, in assenza di altre esigenze del servizio idonee a determinare un conflitto di doveri, deve essere attuato con urgenza, valutando specificamente le peculiari condizioni del paziente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, in virtù delle peculiari condizioni in cui versava il paziente, che il medico sarebbe dovuto intervenire con urgenza per evitare che si consumassero le ragioni della sua necessità).
Cassazione penale sez. VI, 12/07/2017, n.43123
Pretura , Napoli , 09/07/1980
Risponde del reato previsto dall'art. 328 c.p. il direttore sanitario di un ente ospedaliero che ometta di organizzare il servizio necessario al ricovero di tossicomani bisognosi di terapia disintossicante, nonostante l'esistenza di una delibera regionale che gliene faccia obbligo.
Risarcimento del danno non patrimoniale in caso di rifiuto d’atti d’ufficio
È insufficiente a giustificare il diniego della risarcibilità del danno non patrimoniale da fatto-reato la sola constatazione che esso non abbia leso l'integrità psicofisica del danneggiato, occorrendo anche valutare se comunque esso abbia leso interessi della persona tutelati dall'ordinamento diversi da quello all'integrità psico-fisica, ancorché privi di rilevanza costituzionale, quale ben può essere quello al corretto adempimento dei compiti istituzionali affidati al funzionario pubblico ove posti a diretto servizio dell'utenza (nella specie, un uomo aveva chiesto il risarcimento del danno morale alla guardia medica che rifiutò la richiesta di visita domiciliare, nonostante i riferiti sintomi di un malore, che successivamente risultò un infarto al miocardio risoltosi positivamente).
Cassazione civile , sez. VI , 26/05/2021 , n. 14453
Tribunale , Cassino , 03/05/2021 , n. 176
Il ritardo ovvero l'omissione da parte del pubblico ufficiale, ovvero dell'incaricato di pubblico servizio, dell'emissione di un provvedimento di sospensione del permesso di accesso al porto commerciale da parte degli autostrasportatori responsabili di violazioni amministrative in materia di normativa regolamentare di settore in materia di movimentazione di prodotti commerciali polverulenti, non comporta una punibilità del responsabile predetto per il reato di cui all' art. 328 c.p. in caso di assenza di pregiudizi incidenti in maniera diretta ed immediata sul bene della salute pubblica derivanti dalle predette condotte.
Collocazione sistematica del reato ex art. 328 cp nel codice penale
Il reato di rifiuto di atti d’ufficio e omissione trova collocazione sistematica nell’ambito dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II del Libro II del Codice Penale. È stato oggetto di una riforma con la legge 86/1990 che ha suddiviso la vecchia unica previsione delittuosa in due distinte fattispecie: il rifiuto indebito di un’attività qualificata e indifferibile nonché l’omissione di un atto richiesto.
Le differenze sostanziali tra le due fattispecie attengono alle ragioni dell’atto dovuto – quelle del secondo comma sono residuali rispetto a quelle del primo comma – al tempo di compimento dell’atto – nel primo comma va compiuto senza ritardo e nel secondo comma entro trenta giorni dalla richiesta – alla forma della richiesta – nel primo comma può essere anche orale e presentata da chiunque mentre nel secondo comma deve essere scritta e presentata da un soggetto legittimato – alla rilevanza delle motivazioni – nel primo comma sono irrilevanti e nel secondo comma devono essere espressamente inviate al richiedente.
Il regolare funzionamento della PA come bene giuridico tutelato
Al pari delle altre previsioni del medesimo Titolo, il bene giuridico tutelato dalla norma si individua genericamente nel regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, la dottrina ha individuato nuovi e specifici connotati del bene giuridico tutelato dalla norma in esame quali la funzione di controllo della PA e gli interessi collettivi della giustizia, sicurezza e ordine pubblico, igiene e sanità (I delitti di rifiuto ed omissione di atti di ufficio, Romano, Rivista italiana di diritto penale, 2000, 17).
Si discute se il rifiuto di cui all'art. 328, comma 1, sia un reato di danno o di pericolo. La dottrina più numerosa propende per la seconda soluzione ritenendolo un reato di pericolo che non richiede il verificarsi di un danno effettivo al buon andamento della P.A. e non impone di accertare se al rifiuto sia effettivamente seguito un pregiudizio per l'efficacia dell'attività dell'amministrazione pubblica (Omissione o rifiuto di atti di ufficio, Cadoppi e Veneziani, EG, XXI, 1995). Anche per la giurisprudenza, il reato prescinde dal concreto esito dell’omissione e il giudice non deve verificare che sussista il pregiudizio degli interessi collettivi (cfr. Cassazione penale Sez. VI, 8.10.2012, n. 39745).
Il Pubblico ufficiale è soggetto attivo del reato
L'art. 328 cp indica il soggetto attivo in un pubblico ufficiale o in un incaricato di un pubblico servizio. Il soggetto deve avere il necessario potere giuridico di compiere l'atto richiesto. Nella pratica, soggetto attivo può anche essere il responsabile del procedimento amministrativo, il tutore legale (Cassazione penale, sentenza del 16.3.2000), il sindaco (Cassazione penale, sentenza del 5.5.1993), il collaboratore scolastico (Cassazione penale, sentenza del 19.2.2016 n. 22786).
Rifiuto e omissione sono entrambe condotte omissive diversamente tipizzate
La condotta penalmente rilevante, sia nella ipotesi del primo comma che in quella del secondo, è omissiva e consiste innanzitutto nel mancato compimento dell’atto dovuto. La forma del rifiuto è libera purché indichi senza dubbio la volontà di non agire. La dottrina afferma la necessità di una previa richiesta (Diritto penale parte speciale, Antolisei) mentre la giurisprudenza si pone di contrario avviso (cfr. Cassazione penale, sentenza n. 5482 dell’11.5.1998). L’oggetto del rifiuto è un atto qualificato – ossia da compiersi senza ritardo per una delle ragioni elencate dalla norma: giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità – da doversi compiere senza ritardo. La giurisprudenza ha sottolineato la necessità di entrambi i requisiti della urgenza e indifferibilità (Cassazione penale del 5.5.1999).
La condotta tipica del primo comma dipende direttamente dalla circostanza che esista una situazione di pericolo risolvibile dal pubblico ufficiale, quella del secondo comma è data dall’obbligo extrapenale di compiere un certo atto e di non averlo ancora compiuto.
Il reato previsto dall’art. 328 cp è di natura istantanea. La giurisprudenza identifica il momento di consumazione con quello in cui si è verificata l’omissione o è stato opposto il rifiuto (Cassazione penale del 25.9.1998) e a nulla rileva la protrazione dell’inattività. Il tentativo è invece configurato quando l’agente dichiara di non voler adempiere ma poi compie l’atto perché costretto (Diritto penale parte speciale, Pagliaro, Parodi – Giusino).
Il dolo è l’elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato
L’elemento soggettivo richiesto dalla norma prevede il dolo generico. L’agente al momento del rifiuto deve essere consapevole di una situazione di pericolo sulle ragioni da tutelare attraverso l’atto, della necessità e urgenza dell’atto per scongiurare tale situazione di pericolo, la contrarietà ai doveri del suo ufficio.
Le cause di giustificazione applicabili al reato ex art. 328 cp
Fra le cause di giustificazione che rilevano nella esclusione del reato in oggetto, vi sono l’esercizio di un diritto, l’adempimento di un dovere e lo stato di necessità (Diritto penale parte speciale, Pagliaro, Parodi – Giusino). Anche la Cassazione si è espressa a favore della scriminante dell’esercizio del diritto di difesa ex art. 51 cp (Cassazione penale n. 23107 del 12.6.2012) e della liceità del rifiuto di atti di ufficio per legittimo esercizio del diritto di sciopero.
Differenze con altre figure di reato
Se il soggetto attivo è custode di cose sottoposte a pignoramento o sequestro si applica il reato ex Nessuna omissione per il militare che non fornisce informazioni riservate se non ricade sotto la previsione dell’Nessuna omissione per il militare che non fornisce informazioni riservate. Quest’ultima peraltro si applica qualora siano sanzionati comportamenti prodromici alla assunzione di funzioni pubbliche e non durante l’esecuzione dell’incarico.
Cronaca
Nessuna omissione per il militare che non fornisce informazioni riservate
Con una sentenza del 2007, il GUP del Tribunale di Trani ha assolto il responsabile dell’Ufficio amministrazione di una caserma che si era rifiutato di fornire dati riservati alla ex-moglie di un militare riguardanti lo stipendio del marito. Il pubblico ufficiale era stato sottoposto ad indagini con la contestazione del reato di rifiuto e omissione di atti di ufficio su querela sporta dalla signora.
Assolto l’impiegato delle poste che rifiutò la pensione al delegato
Nel 2015 è stato assolto l’impiegato di un ufficio postale che aveva rifiutato di pagare la pensione al figlio dell’anziana signora, ormai non più deambulante, che aveva delegato il figlio al ritiro del denaro. Il rifiuto era stato motivato dal fatto che la firma apposta sulla delega sembrava difforme da quella depositata dall’anziana all’apertura del conto. Il rinvio a giudizio era stato chiesto dal PM perché il comportamento eccessivamente zelante aveva danneggiato i due cittadini mentre il GIP ha giudicato favorevolmente tale atteggiamento.
Poliziotto assolto dall’omissione per non aver segnalato una rissa
Con una sentenza del 2016 della Corte di Appello di Bologna, un poliziotto è stato assolto dall’accusa di omissione di atti d’ufficio, dopo che in primo grado era stato condannato ad un anno di reclusione senza sospensione condizionale della pena. Il poliziotto era presente in un bar mentre si consumava una rissa e non avrebbe approfittato del suo stato di pubblico ufficiale per segnalare l’episodio alla questura con una relazione di servizio.
Assolto in appello un dirigente comunale dal reato di omissione
Un dirigente comunale di Cagliari assolto in appello dal reato di omissione di atti di ufficio che gli era costata in primo grado una condanna a quattro mesi. Un agente della polizia municipale gli aveva chiesto di consegnare la documentazione relativa ad una casa abusiva e mai abbattuta. Il funzionario aveva consegnato solo una parte della documentazione. Per l’accusa, la parte mancante era stata volutamente distrutta. La difesa ha prevalso con la tesi che il reato in contestazione può avvenire solo tra privato cittadino e dipendente pubblico.
A un sindaco sardo contestata l’omissione di atti d’ufficio
Avrebbe dovuto firmare un’ordinanza per l’abbattimento di capi di bestiame contaminati dalla peste suina. Per non aver adempiuto il sindaco di Desulo rischia una condanna a sei mesi di reclusione, secondo le richieste formulate dalla pubblica accusa. Il sindaco si è difeso dichiarandosi convinto che la responsabilità fosse dell’Unità di progetto per la eradicazione della peste suina, un organismo regionale che interviene nel caso di animali allo stato brado. Invece in quel caso i maiali erano di proprietà di una azienda agricola. Il PM ha comunque riconosciuto le attenuanti generiche sulla scorta di un attentato intimidatorio subito dal sindaco proprio dopo un’operazione di abbattimento avvenuta qualche giorno prima.
Convegni e seminari
Anticorruzione. I reati contro la Pubblica Amministrazione a tre anni dalla riforma
Lo scorso 18 dicembre si è tenuto a Tempio Pausania il convegno sulle ultime novità in materia di reati commessi contro la Pubblica Amministrazione da parte dei pubblici ufficiali e dei privati, organizzato dal Comune in collaborazione con la locale camera penale.
La nuova disciplina dei reati contro la Pubblica Amministrazione
Il 20 novembre 2017 si è svolto il seminario organizzato dal Comune di Como in collaborazione con gli ordini professionali e la Regione Lombardia, dedicato alla prevenzione e al riconoscimento dei fenomeni illeciti nella pubblica amministrazione. Hanno partecipato come relatori il Prof. Roberto Bartoli, docente di Diritto Penale della Università di Firenze e il Prof. Marco Pelissero, docente di Diritto Penale presso l’Università di Torino.
I reati contro la Pubblica Amministrazione
La Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica il 22 febbraio 2017 ha organizzato il convegno sui reati contro la Pubblica Amministrazione, al quale ha partecipato in veste di relatore Fausto Cardella, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia. Tra i presenti rappresentanti delle Forze dell’Ordine e operatori del diritto.