Art. 332 cp - Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio (Abrogato)
Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità, che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio, è punito con la multa fino a lire un milione.
Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.
Leggi altri articoli in: Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314 - 360)