Art. 333 cp - Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro.
Il pubblico ufficiale, l'impiegato incaricato di un pubblico servizio, il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità non organizzato in impresa, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, il quale abbandona l'ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbare la continuità o la regolarità, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione. La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l'ufficio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità. La pena è aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato nocumento.
Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 12 giugno 1990, n. 146.