Art. 341 bis cp - Oltraggio a pubblico ufficiale

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.

Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto. (1)

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 8, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

 

Testi per l'approfondimento

 

Il sistema della sicurezza pubblica, Ave Gioia Buoninconti, Giuffrè, 2010

ll sistema della sicurezza pubblica

La nuova normativa sulla sicurezza pubblica, Fausto Giunta, Giuffrè, 2010

La nuova normativa sulla sicurezza pubblica

Manuale di polizia giudiziaria, Claudio Delle Fave, Maggioli Editore, 2009

Manuale di polizia giudiziaria

Il penalista. Pacchetto sicurezza, Ettore Randazzo, Giuffrè, 2009

Il penalista. Pacchetto sicurezza

 

Corsi professionali

 

La tutela del pubblico ufficiale e dell'amministrazione nel procedimento penale per il delitto di oltraggio

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Cassazione penale 31873/2017 la sanzione disciplinare non è equiparabile a quella penale

Non integra una violazione del principio del "ne bis in idem" l'irrogazione, per un fatto corrispondente a quello oggetto di sanzione penale, di una sanzione disciplinare che, per qualificazione giuridica, natura e grado di severità non può essere equiparata a quella penale, secondo l'interpretazione data dalla sentenza emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella causa "Grande Stevens contro Italia" del 4 marzo 2014. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di non luogo a procedere avente ad oggetto il reato previsto dall'art. 341 bis cod. pen., commesso da un detenuto, emessa sul presupposto che per lo stesso fatto fosse stata inflitta la sanzione disciplinare della esclusione dall'attività in comune; in motivazione la Corte ha ritenuto che la sanzione disciplinare indicata non potesse essere equiparata alle corrispondenti sanzioni penali previste per il delitto di oltraggio). Cassazione penale Sez. VI, sentenza del 09/05/2017, n. 31873.

Tribunale Lecce Sez. II, 03/05/2017 necessario il nesso tra condotta e esercizio della potestà pubblica

La fattispecie di cui all'art. 341-bis c.p. sanziona la condotta di chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d' ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Ai fini della configurabilità della fattispecie occorre anche che vi sia un collegamento temporale e finalistico della condotta dell'agente con l'esercizio della potestà pubblica, nonché una possibile interferenza perturbatrice con il suo espletamento.

Cassazione penale 19010/2017 configura reato l’offesa potenzialmente udibile dai presenti

Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen. è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la riqualificazione nel delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. della condotta dell'imputato, inizialmente contestata con riferimento all'art. 337 cod. pen., consistita nell'avere proferito espressioni ingiuriose all'indirizzo dei Carabinieri che stavano procedendo ad una legittima attività di controllo a tutela della regolarità della circolazione stradale). Cassazione penale Sez. VI, sentenza del 28/03/2017, n. 19010.

Cassazione penale 21506/2017 il carcere è da considerarsi luogo aperto al pubblico

Ai fini del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcuno "ius excludendi alios"; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto. Cassazione penale Sez. VII ordinanza del 16/03/2017 n. 21506.

Cassazione penale 16527/2017 elemento costitutivo dell’oltraggio è la presenza di almeno due persone

Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio previsto dall'art. 341-bis cod. pen. è necessaria la presenza di almeno due persone. Cassazione penale Sez. VI, sentenza del 30/01/2017 n. 16527.

Cassazione penale 51613/2016 l’espressione offensiva di uso comune può essere oltraggiosa

In tema di oltraggio a pubblico ufficiale un'espressione intrinsecamente offensiva, anche se di uso corrente nel linguaggio moderno, ha una valenza obiettivamente denigratoria e minatoria, e non perde il carattere di antigiuridicità quando è pronunciata in circostanze che, esulando dai limiti della critica anche accesa, siano tali da incidere in senso negativo sul consenso che il pubblico ufficiale deve avere nella società. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna che, nel corso dell'intervento dei Carabinieri all'interno di un locale, a seguito di una lite tra gli avventori, aveva rivolto agli operanti la frase "io vado dove voglio, vaffanculo"). (Rigetta, App. Venezia, 15/02/2016) Cassazione penale Sez. VI, sentenza del 08/11/2016 n. 51613.

Cassazione penale 13414/2016 integra oltraggio l’ingiuria rivolta durante il processo all’agente che testimonia

Ai fini della esclusione del reato di oltraggio, di cui all'art. 341 bis cod. pen., non integra la scriminante dell'esercizio del diritto di difesa la condotta consistita nel rivolgere nei confronti del pubblico ufficiale chiamato a deporre quale testimone, espressioni obiettivamente ingiuriose non concernenti in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia, né funzionali rispetto alle argomentazioni poste a sostegno della tesi difensiva sostenuta dal soggetto che le ha pronunciate. (Fattispecie nella quale l'imputato, assistendo alla testimonianza del pubblico ufficiale, proferiva le frasi "è un bugiardo, è un falso"). Cassazione penale Sez. VI sentenza del 24/02/2016 n. 13414.

Tribunale Roma Sez. I 22/02/2016 per aversi reato occorre il compimento dell’atto in luogo pubblico

Oggetto della tutela penale accordata dalla fattispecie di cui all'art. 341 bis c.p. non è la mera lesione dell'onore e della reputazione del pubblico ufficiale, quanto la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a più persone presenti al momento dell'azione. Di talché, ai fini della integrazione in concreto della fattispecie astratta, occorre che l'azione sia stata compiuta in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e contestualmente al compimento dell'atto dell'ufficio, oltre che a causa, o nell'esercizio, della funzione pubblica, con il conseguente discredito per i pubblici ufficiali coinvolti.

Trib. Napoli Sez. I 26/03/2015 va provato che all’oltraggio abbiano assistito estranei oltre alla vittima

La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 341 bis c.p. richiede, affinché l'offesa al prestigio ed all'onore del pubblico ufficiale sia punibile a tale titolo, non solo che essa sia stata profferita in luogo pubblico, ma anche che sia stata percepita da più persone. In relazione a tale ultima condizione di punibilità deve, in particolare, rilevarsi che l'ingiuria deve essere sentita da estranei, ovvero soggetti altri rispetto ai pubblici ufficiali coinvolti, ed in numero sufficiente e tale da ingenerare un effettivo danno di immagine. Di talché la fattispecie incriminatrice in parola può ritenersi configurabile nell'ipotesi in cui non sia raggiunta la prova certa che l'offesa sia stata ascoltata da altre persone al di fuori dei verbalizzanti.

Cassazione penale 49544/2014 aspetti procedurali della estinzione del reato prevista dal terzo comma

Quando è pronunciata condanna in primo grado, previa riqualificazione giuridica del fatto, per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, il giudice di appello non deve annullare la sentenza e rimettere le parti davanti al primo giudice per consentire all'imputato di poter beneficiare della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 341 bis, comma terzo, cod. pen., poiché il giudicabile, prima dell'instaurando giudizio di appello, è ancora in termini per poter provvedere al risarcimento del danno arrecato o per presentare un'offerta reale ex art. 1209 cod. civ., né la norma contempla alcuna possibilità di regressione del processo in primo grado o di concessione di apposito termine da parte della Corte di appello. Cassazione penale Sez. VI sentenza del 11/11/2014 n. 49544.

Tribunale Napoli Sez. I 20/05/2014 l’art. 341 bis cp tutela il prestigio dei pubblici ufficiali

La disciplina di cui all'art. 341 bis c.p. è volta a tutelare il prestigio degli appartenenti alle istituzioni pubbliche, con la previsione di una sanzione penale appunto, quando lo stesso è offeso alla presenza di più persone.

Cassazione penale 15367/2014 l'insegnante di scuola media riveste la qualifica di pubblico ufficiale

L'insegnante di scuola media riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l'esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come oltraggio a pubblico ufficiale e non come ingiurie le offese pronunciate all'interno dell'edificio scolastico dal genitore di un alunno nei confronti di un docente di scuola media). Cassazione penale, sentenza del 12/02/2014 n. 15367.

Cass. n. 42900/2013 le due susseguenti fattispecie di oltraggio non presentano continuità normativa

Non può ravvisarsi continuità normativa tra le due figure di illecito penale di oltraggio a pubblico ufficiale, l'una abrogata per effetto dell'art.18 legge n. 205 del 1999, l'altra introdotta dalla legge n. 94 del 2009, sia per la diversità strutturale e la differente tipologia di azione necessaria ad integrare il reato, sia per il notevole distacco temporale tra abrogazione della precedente fattispecie ed introduzione della nuova. Cassazione penale, sentenza n. 42900 del 18.10.2013.

Cassazione penale 24630/2012 la violenza configura l’oltraggio nei limiti della ingiuria reale

In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la legge n. 94 del 2009, ha espunto dal tessuto normativo ogni riferimento alla violenza, con la conseguenza che l'uso di quest'ultima può ritenersi compatibile con la fattispecie delittuosa soltanto nei ristrettissimi limiti della cosiddetta ingiuria reale, configurabile quando le percosse costituiscano una violenza di inavvertibile entità, che, senza voler cagionare alcuna sofferenza alla parte offesa, evidenzi il proposito di arrecare alla vittima offesa morale, avvilendola con un gesto di disprezzo. Cassazione penale Sez. VI sentenza del 15/05/2012 n. 24630.

Cassazione penale 3176/2012 non è configurabile l’oltraggio per fatti anteriori alla L 94/2009

Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione, la serietà dell'offerta deve essere necessariamente correlata al tipo di controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del pubblico ufficiale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si è verificato. (Fattispecie relativa ad una complessiva somma di cinque euro offerta a due agenti operanti al fine di impedire il sequestro amministrativo di un ciclomotore sprovvisto di documenti assicurativi, in cui la S.C. ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza, escludendo altresì il reato di oltraggio, in astratto configurabile, poiché il fatto era stato commesso anteriormente alla l. 15 luglio 2009, n. 94). Cassazione penale Sez. VI, sentenza del 11/01/2012 n. 3176.



Il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale reintrodotto nel codice penale nel 2009

La fattispecie penale in esame, che trova collocazione nell’ambito dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione prevista dal Libro II, Titolo II, Capo II del Codice penale, è stata reintrodotta dalla Legge 94/2009 dopo che la medesima fattispecie, già contenuta nell’art. 341, era stata abrogata.

Reato plurioffensivo che tutela sia pubblico ufficiale che pubblica amministrazione

La dottrina prevalente ritiene che il reato di oltraggio a pubblico ufficiale abbia natura plurioffensiva, tutelando sia l’onore e il prestigio del pubblico ufficiale che l’autorità della pubblica amministrazione cui appartiene (Oltraggio a un pubblico ufficiale, Pagliaro, EG, XXI, 1990; Il redivivo oltraggio, Flora). La giurisprudenza attuale considera la lesione di onore e reputazione del pubblico ufficiale come la conoscenza di tale violazione da parte di più persone presenti al fatto in un ambito pubblico (Cassazione penale, Sez. VI, 12.2.2014 n. 15367).

L’oltraggio a pubblico ufficiale è un reato comune

Soggetto attivo può essere chiunque e quindi è un reato comune che può essere astrattamente commesso anche da un altro pubblico ufficiale.

La condotta del reato di oltraggio a pubblico ufficiale

I presupposti del delitto comprendono innanzitutto la commissione di un fatto offensivo in un luogo pubblico o aperto al pubblico e alla presenza di almeno due persone oltre al pubblico ufficiale offeso. La dottrina precisa che le persone presenti devono avere effettivamente percepito l’offesa (Il redivivo oltraggio, Flora). In secondo luogo, l’offesa deve essere arrecata al pubblico ufficiale durante il compimento di un atto del suo ufficio. Questi due presupposti, la commissione del fatto offensivo e l’esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale, devono essere collegati da un nesso poiché l’offesa deve essere arrecata proprio a causa dell’esercizio di tali funzioni. La giurisprudenza non richiede che le offese siano effettivamente udite dai presenti ma ritiene sufficiente che esse possano essere potenzialmente udibili (Cassazione penale Sez. VI del 28.3.2017 n. 19010).

L’oltraggio è da considerarsi un reato a forma libera perché la norma si limita a descrivere il risultato della condotta, ovvero l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale. I due elementi sono considerati congiuntamente e quindi la condotta deve ledere sia l’onore del pubblico ufficiale che le qualità pubbliche della persona offesa. Anche l’espressione di uso corrente, se intrinsecamente offensiva, ha una valenza denigratoria suscettibile di configurare il reato in questione.

Il dolo generico è elemento soggettivo sufficiente

L’elemento soggettivo dell’oltraggio è il dolo generico, essendo sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza del significato offensivo della propria condotta e delle funzioni pubbliche che sta esercitando il soggetto cui rivolge l’offesa.

Circostanze aggravanti e scriminanti del delitto di oltraggio

Al delitto di oltraggio consegue la circostanza aggravante ad effetto comune dell’attribuzione di un fatto determinato, prevista al secondo comma dell’art. 341 bis. Come riferisce la dottrina (Diritto Penale parte speciale, Antolisei) l’attribuzione di un fatto determinato aumenta l’efficacia dell’espressione offensiva usata dall’agente.

La scriminante dell’errore di fatto o di errore su legge extrapenale di cui all’art. 47 cp esclude invece il dolo del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale. Un’ulteriore scriminante è data dalla legittima reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale come prevista dal nuovo art. 393 bis cp.

Estinzione del reato di oltraggio mediate risarcimento

La norma cin esame prevede il reato in questione indica nel terzo comma una causa di estinzione con la integrale riparazione del danno mediante risarcimento nei confronti sia del pubblico ufficiale che dell'ente pubblico di appartenenza. 

Affinché possa prodursi l’effetto estintivo, il risarcimento deve avvenire prima del giudizio – ovvero prima dell’apertura del dibattimento – e deve comprendere sia i danni patrimoniali che quelli non patrimoniali. 

A tal fine, i Commissariati, le Caserme e le Pubbliche Amministrazioni, di concerto con le Procure, hanno recepito le indicazioni ministeriali e si sono dotati di appositi moduli standardizzati per consentire ai responsabili di provvedere senza indugio al risarcimento del danno. 

In essi sono contenute le informazioni sugli importi del danno, da considerarsi indicativi e non vincolanti per l’imputato, che può proporre una diversa cifra ritenuta più congrua, e delle modalità di pagamento.

In assenza dei presupposti si configura il reato di ingiuria 

Qualora l’offesa diretta al pubblico ufficiale non sia arrecata in presenza di almeno altre due persone o in un luogo non pubblico, il reato sarà quello di ingiuria (aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 10 cp) poiché in questo caso la condotta si esaurisce tra offeso e offensore e la pubblica amministrazione non può ritenersi lesa. 

 

Cronaca

Un quarantenne di Chioggia condannato per oltraggio ai carabinieri

Un quarantenne residente a Chioggia, dopo essersi ubriacato ed aver provocato una rissa in un bar della città, ha aggredito i Carabinieri intervenuti a sedare la lite. Dapprima li ha offesi mentre svolgevano le operazioni di identificazione dei responsabili poi dalle violenze verbali è passato a quelle fisiche sferrando calci e pugni. Rinviato a giudizio, nel mese di novembre 2017 ha patteggiato una condanna a dieci mesi di reclusione senza la sospensione della pena.

Il presidente dell’associazione residenti di via Petroni condannato per oltraggio

Il presidente di un’associazione di residenti nel centro di Bologna, che da anni combatte per riportare ordine e pulizia nella zona universitaria, è stato condannato a due mesi di reclusione per oltraggio a pubblico ufficiale. Una sera di rientro a casa ha trovato i locali aperti oltre l’orario di ordinanza, con gli avventori che creavano disagi e frastuono. Chiama i vigili urbani con i quali però, al loro arrivo, nasce una discussione perché vengono accusati di non pattugliare abbastanza la zona. Dal diverbio discendono le denunce a carico suo e della moglie che dal giudice del tribunale vengono trasformate in condanna, rispettivamente, a due e quattro mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena.

Video-scuse online per chi oltraggia i vigili di Roma

La polizia locale di Roma ha introdotto una singolare novità, che ha sollevato polemiche dopo essere stata rivelata dalla stampa nazionale. Chi si rende responsabile del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, per riparare al danno provocato alla pubblica amministrazione, dovrà pubblicare online un video con il quale espone ufficialmente le proprie scuse ai vigili capitolini, leggendo un testo uguale per tutti predisposto dallo stesso comando. Dopo che cittadina si è rifiutata di assecondare la pubblicazione del video su tutti i canali social, a differenza di quanto avviene negli altri comuni dove è sufficiente scrivere una lettera di scuse e pagare una somma a titolo di risarcimento, sono scattate le inchieste interne al Comune per verificare se effettivamente tale pratica sia da ritenersi opportuna.

Esasperato dai continui controlli, inveisce contro i carabinieri

Durante un normale controllo i carabinieri fermano un cittadino di Ventimiglia che però, esasperato, inizia ad inveire rimproverando loro di avergli rovinato la vita con i continui controlli. Tanto è bastato perché venisse denunciato e condannato dal Tribunale di Genova ma nel dicembre 2016 è stato assolto in secondo grado con la motivazione che il fatto non costituisce reato. Il giudice di appello ha infatti derubricato il reato che in primo grado era costato al ventimigliese una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale.

Blocca il traffico per fare bancomat: insulti al vigile intervenuto

Un signore di Campobasso parcheggia l’auto in divieto di sosta per andare a fare bancomat e così ostacola la circolazione stradale. Un vigile urbano si accorge dell’ingorgo e interviene per convincere l’automobilista indisciplinato a rimuovere la macchina. Tutto quello che ottiene è una lunga serie di improperi rivolti al suo indirizzo davanti alla gente che si trovava in fila per fare bancomat e a quella che si era fermata per assistere alla scena. Nel settembre 2017 il tribunale di Campobasso ha condannato l’uomo alla reclusione con pena sospesa per oltraggio a pubblico ufficiale.


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