Art. 343 bis cp - Corte penale internazionale
Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti:
a) della Corte penale internazionale;
b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;
c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;
d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
Articolo aggiunto dall’art. 10, comma 2, L. 20 dicembre 2012, n. 237.