Art. 344 cp - Oltraggio a un pubblico impiegato (Abrogato)
Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma le pene sono ridotte di un terzo.
Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.
Leggi altri articoli in: Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314 - 360)