Art. 348 cp - Abusivo esercizio di una professione
Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.
ESERCIZIO ABUSIVO Della PROFESSIONE di GIORNALISTA
In tema di esercizio abusivo di una professione, integra tale delitto la condotta di chi, senza essere iscritto né all'albo dei giornalisti professionisti né a quello dei pubblicisti, eserciti, in maniera continuativa, organizzata e onerosa, attività di specifica competenza della professione giornalistica. (Fattispecie relativa a soggetto, mai iscritto all'albo, che partecipava a conferenze stampa, effettuava interviste, curava servizi di cronaca per una testata televisiva e commentava confronti politici).
Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 08/11/2022, n. 8956
Curare con prodotti omeopatici senza laurea in medicina è reato
Integra il reato di abusivo esercizio della professione medica lo svolgimento dell'attività di diagnosi e cura di patologie per mezzo di prodotti omeopatici in assenza della prescritta abilitazione dello Stato, dell'iscrizione all'albo professionale, e, prima ancora, del conseguimento del titolo accademico della laurea in medicina.
Cassazione Penale Sez. VI Sent., 20/06/2007, n. 34200.
L’ordine professionale può costituirsi parte civile contro l’esercente abusivo
È ammissibile la costituzione di parte civile da parte di un ordine professionale nel procedimento a carico di soggetto imputato di esercizio abusivo della professione alla cui tutela l'ordine stesso è preposto, quando la costituzione non abbia come unico fondamento l'asserita lesione degli interessi morali della categoria ma anche il pregiudizio di carattere patrimoniale che, sia pure indirettamente, sia derivato ai professionisti regolarmente iscritti dalla concorrenza sleale posta in essere in un determinato contesto territoriale dall'autore del fatto.
Cassazione Penale Sez. IV Sent., 06/02/2008, n. 22144.