Art. 348 cp - Abusivo esercizio di una professione
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.
Curare con prodotti omeopatici senza laurea in medicina è reato
Cassazione penale 2007/34200
Integra il reato di abusivo esercizio della professione medica lo svolgimento dell'attività di diagnosi e cura di patologie per mezzo di prodotti omeopatici in assenza della prescritta abilitazione dello Stato, dell'iscrizione all'albo professionale, e, prima ancora, del conseguimento del titolo accademico della laurea in medicina.
Cassazione Penale Sez. VI Sent., 20/06/2007, n. 34200.
L’ordine professionale può costituirsi parte civile contro l’esercente abusivo
Cassazione Penale 2008/22144
È ammissibile la costituzione di parte civile da parte di un ordine professionale nel procedimento a carico di soggetto imputato di esercizio abusivo della professione alla cui tutela l'ordine stesso è preposto, quando la costituzione non abbia come unico fondamento l'asserita lesione degli interessi morali della categoria ma anche il pregiudizio di carattere patrimoniale che, sia pure indirettamente, sia derivato ai professionisti regolarmente iscritti dalla concorrenza sleale posta in essere in un determinato contesto territoriale dall'autore del fatto.
Cassazione Penale Sez. IV Sent., 06/02/2008, n. 22144.