Art. 349 cp - Violazione di sigilli

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098.



 Cass. pen. n. 44288/2019

In tema di violazione di sigilli, il dissequestro, determinando la cessazione del vincolo cautelare, priva i sigilli di rilevanza giuridica ed impedisce la configurabilità stessa del reato ove il privato li rimuova senza attendere l'intervento degli organi esecutivi all'uopo delegati. (Fattispecie in tema di ripresa dell'attività edilizia prima della materiale rimozione dei sigilli).


Violazione di sigilli per Stato di necessità

La scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. presuppone la necessità del soggetto di salvarsi da un pericolo attuale, consistente nella minaccia di un danno grave alla persona che sia inevitabile, ovvero impossibile da eludere mediante un comportamento alternativo in grado di preservare il bene fondamentale minacciato. (Nella specie la scriminante è ritenuta configurabile in relazione al reato di violazione di sigilli).

Tribunale Cassino, 19/02/2015, n. 1449


 

 


In una recente interlocuzione presso il Tribunale di Velletri (RM), l'Avv. A. Buccilli ha appreso l'opinione di un magistrato, il quale ha asserito che a seguito del medesimo disegno criminoso (abuso edilizio + diversi fatti accertati di violazione di sigilli per scopo abitativo), non via sia assorbenza/continuazione, e dunque si possano subire più processi (in asserita assenza di ne bis in idem). 


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