Art. 375 cp - Depistaggio

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.

La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima.



Giurisprudenza

1. Natura di reato proprio
Il depistaggio è un reato proprio: può essere commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio, purché la qualità pubblicistica non sia soltanto occasionale rispetto all’accertamento alterato.
Cass. pen., Sez. VI, 16 settembre 2026, n. 33634

2. Necessario nesso funzionale
La qualifica pubblica deve avere un nesso funzionale con il fatto oggetto dell’indagine: deve spiegare la conoscenza dei fatti, l’accesso a luoghi o prove, oppure la concreta capacità di interferire nell’accertamento.
Cass. pen., Sez. VI, 16 settembre 2026, n. 33634

3. Irrilevanza del mero titolo formale
Non basta essere dipendente pubblico o incaricato di un pubblico servizio; se la qualifica non ha alcuna attinenza con i fatti investigati, la condotta può eventualmente integrare altri reati, ma non il depistaggio.
Cass. pen., Sez. VI, 16 settembre 2026, n. 33634

4. Nessun obbligo di compiti investigativi
Non occorre che il soggetto abbia ricevuto un formale incarico investigativo: è sufficiente che, grazie al proprio ufficio o servizio, possa conoscere il fatto e incidere sull’accertamento.
Cass. pen., Sez. VI, 16 settembre 2026, n. 33634

5. L’oggetto dell’indagine deve ricadere nel servizio
Il collegamento funzionale sussiste quando il fatto da accertare riguarda l’ambito dell’ufficio o del servizio pubblico nel quale opera l’agente, anche se l’atto manipolatorio non è compiuto formalmente nell’esercizio delle funzioni.
Cass. pen., Sez. VI, 16 settembre 2026, n. 33634

6. Manipolazione della scena del fatto
Rimuovere un corpo, cancellare tracce ematiche o alterare lo stato dei luoghi può integrare depistaggio materiale quando tali condotte siano finalizzate a deviare l’accertamento penale.
Cass. pen., Sez. VI, 16 settembre 2026, n. 33634

7. Il caso della struttura socio-sanitaria
I responsabili di una RSA possono rispondere di depistaggio se sfruttano l’organizzazione della struttura per alterare le tracce di un decesso e indirizzare gli inquirenti verso una falsa ricostruzione dell’evento.
Cass. pen., Sez. VI, 16 settembre 2026, n. 33634

8. Ordini al personale e responsabilità
L’ordine impartito a dipendenti o operatori di ripulire, rimuovere o alterare elementi utili alle indagini costituisce un indice rilevante dell’uso della posizione organizzativa per fini depistanti.
Cass. pen., Sez. VI, 16 settembre 2026, n. 33634

9. Il diritto al silenzio non copre la manipolazione
Le garanzie difensive e la facoltà di non autoaccusarsi possono incidere sugli obblighi dichiarativi, ma non legittimano interventi positivi di manipolazione della scena, delle prove o delle tracce materiali.
Cass. pen., Sez. VI, 16 settembre 2026, n. 33634

10. Procedimento non ancora formalmente iniziato
Il depistaggio materiale può essere configurabile anche prima dell’avvio formale di un procedimento, se la condotta è idonea a ingannare o a condizionare un futuro accertamento della verità.
Cass. pen., Sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 7572

11. Reato di pericolo concreto
Il depistaggio non richiede che l’indagine sia stata effettivamente deviata: occorre tuttavia che la condotta sia concretamente idonea a inquinare l’accertamento.
Cass. pen., Sez. VI, 9 aprile 2026, n. 13093

12. Non basta dimostrare il falso
Una dichiarazione falsa non equivale automaticamente a depistaggio; l’accusa deve individuare quale specifica attività investigativa sia stata, o potesse essere, pregiudicata dal mendacio.
Cass. pen., Sez. VI, 9 aprile 2026, n. 13093

13. Contesto investigativo concreto
La potenzialità ingannatoria della condotta deve essere valutata nel concreto sviluppo delle indagini, considerando l’oggetto dell’accertamento e l’utilità che l’informazione o la prova alterata poteva avere.
Cass. pen., Sez. VI, 9 aprile 2026, n. 13093

14. Non è necessaria la conoscenza del reato esatto
L’agente non deve rappresentarsi lo specifico titolo di reato oggetto dell’indagine, purché sia consapevole che la propria condotta può avere un effetto inquinante sull’accertamento in corso.
Cass. pen., Sez. I, 13 novembre 2024, n. 41878

15. Dolo specifico di sviamento
È indispensabile l’intenzione di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo rispetto al corso che essi avrebbero altrimenti seguito.
Cass. pen., Sez. VI, 9 agosto 2024, n. 32470

16. Non è depistaggio il rafforzamento dell’accusa
Non integra il dolo specifico dell’art. 375 c.p. la condotta rivolta soltanto a corroborare elementi investigativi già acquisiti, pur potendo essa assumere rilievo sotto altri profili penali.
Cass. pen., Sez. VI, 9 agosto 2024, n. 32470

17. Distinzione dal favoreggiamento personale
Nel favoreggiamento personale l’obiettivo è aiutare una persona a sottrarsi alle investigazioni; nel depistaggio l’obiettivo immediato è alterare o compromettere il regolare svolgimento dell’indagine o del processo.
Cass. pen., Sez. VI, 16 settembre 2026, n. 33634

18. Interesse personale non esclude il depistaggio
Il fatto che l’agente agisca anche per evitare proprie responsabilità civili, penali o disciplinari non esclude il dolo di depistaggio, se la condotta è diretta a falsare la ricostruzione investigativa.
Cass. pen., Sez. VI, 16 settembre 2026, n. 33634

19. Depistaggio dichiarativo e richiesta esterna
Il depistaggio dichiarativo presuppone che l’agente sia stato richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni nel procedimento penale.
Cass. pen., Sez. VI, 9 agosto 2024, n. 32470

20. Falso, negazione del vero e reticenza
Il depistaggio dichiarativo può realizzarsi affermando il falso, negando il vero o tacendo totalmente o parzialmente ciò che si sa sui fatti oggetto delle domande.
Cass. pen., Sez. VI, 19 febbraio 2024, n. 7300

21. Informazioni alla polizia giudiziaria
La fattispecie speciale dell’art. 375 c.p. può ricomprendere anche false informazioni rese alla polizia giudiziaria, purché siano presenti la richiesta di informazioni, il nesso funzionale e la finalità depistante.
Cass. pen., Sez. VI, 30 luglio 2020, n. 23375

22. Documento ideologicamente falso
La formazione di un documento ideologicamente falso non è, di per sé, depistaggio materiale; la falsità ideologica può assumere rilievo come depistaggio dichiarativo soltanto se ricorrono i requisiti propri di tale ipotesi.
Cass. pen., Sez. VI, 9 agosto 2024, n. 32470

23. Alterazione materiale di documento
La distruzione, l’occultamento, la contraffazione o l’alterazione artificiosa di un documento o di un oggetto probatorio può integrare l’ipotesi aggravata, a differenza della mera falsità ideologica del suo contenuto.
Cass. pen., Sez. VI, 9 agosto 2024, n. 32470

24. Confine con la frode processuale
Le condotte materiali dell’art. 375 c.p. coincidono in parte con quelle della frode processuale ex art. 374 c.p.; il maggiore disvalore del depistaggio deriva dalla qualità pubblicistica dell’agente e dal tradimento dei suoi doveri funzionali.
Cass. pen., Sez. VI, 16 settembre 2026, n. 33634

25. Confine con le false informazioni al pubblico ministero
L’art. 375 c.p. è speciale rispetto alle false informazioni al pubblico ministero perché richiede, oltre al mendacio, l’ulteriore intenzione e concreta idoneità di ostacolare o sviare l’indagine o il processo.
Cass. pen., Sez. VI, 19 febbraio 2024, n. 7300

26. La qualità deve precedere il fatto
La qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio deve preesistere e porsi in relazione con l’accertamento inquinato; la fattispecie tutela, infatti, il dovere qualificato di lealtà verso l’amministrazione della giustizia.
Cass. pen., Sez. VI, 16 gennaio 2026, n. 1869

27. Cessazione dall’ufficio o dal servizio
La cessazione dell’incarico non esclude il reato quando il fatto depistante sia collegato a circostanze conosciute o apprese durante il precedente esercizio della funzione o del servizio.
Cass. pen., Sez. VI, 16 settembre 2026, n. 33634

28. Concorso dell’estraneo
Chi non possiede la qualifica pubblicistica richiesta può concorrere nel depistaggio proprio se dirige, determina o sostiene consapevolmente la condotta dell’intraneus qualificato.
Cass. pen., Sez. VI, 16 settembre 2026, n. 33634

29. Amministratore di fatto
L’amministratore di fatto non acquisisce automaticamente la qualifica pubblicistica richiesta dall’art. 375 c.p.; può tuttavia rispondere come concorrente esterno se è il centro decisionale della condotta depistante realizzata con soggetti qualificati.
Cass. pen., Sez. VI, 16 settembre 2026, n. 33634

30. Proporzione della pena più severa
La maggiore gravità sanzionatoria del depistaggio rispetto alla frode processuale è giustificata solo se è accertato in concreto il legame tra la condotta inquinante e il servizio pubblico, non potendo la sola qualifica formale aggravare automaticamente il fatto.
Cass. pen., Sez. VI, 16 settembre 2026, n. 33634



Commento ed utilità

L’art. 375 c.p., inserito dalla legge 11 luglio 2016, n. 133, punisce la frode in processo penale e il depistaggio quale forma particolarmente grave di aggressione alla corretta amministrazione della giustizia. La norma non si limita a tutelare la verità in astratto: protegge la possibilità concreta per polizia giudiziaria, pubblico ministero e giudice di ricostruire i fatti mediante prove, tracce, luoghi, documenti e dichiarazioni genuini. Il legislatore ha previsto una pena base da tre a otto anni per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, per impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale, alteri materialmente ciò che è connesso a un reato oppure renda dichiarazioni false o reticenti dopo essere stato richiesto di fornire informazioni.

La scelta di punire soltanto i soggetti muniti di una qualifica pubblicistica è decisiva. Il cittadino privato che modifica una scena, nasconde un oggetto o mente può certamente commettere altri reati, ma non è automaticamente autore di depistaggio ai sensi dell’art. 375 c.p. Questa fattispecie si concentra sull’abuso della posizione pubblica: l’ordinamento considera più grave l’inquinamento realizzato da chi, per ruolo, servizio o funzione, dispone di un accesso privilegiato a luoghi, persone, atti o informazioni. La giurisprudenza, tuttavia, ha opportunamente escluso che basti una qualifica formale. È richiesto un legame sostanziale tra il servizio svolto e il fatto investigato, affinché non si trasformi il reato in una responsabilità fondata sul semplice “status” dell’autore.

In concreto, il collegamento funzionale è presente quando la funzione ha consentito al soggetto di apprendere la notizia, accedere alla scena, disporre di oggetti o documenti, dare istruzioni a subordinati oppure incidere in altro modo sul patrimonio informativo utile agli inquirenti. Non è necessario che l’agente sia un investigatore, né che abbia ricevuto una delega dal pubblico ministero. Il punto è un altro: la sua veste pubblicistica deve avere reso possibile o più efficace l’interferenza. Perciò, un responsabile di un servizio sanitario, un operatore di una struttura convenzionata o un appartenente alla polizia penitenziaria possono rientrare nella fattispecie se il fatto da accertare si colloca nell’ambito del servizio nel quale operano.

Il depistaggio materiale concerne l’alterazione artificiosa del corpo del reato, dei luoghi, delle cose o delle persone connesse al reato. Rientrano nell’area di rischio, a titolo esemplificativo, la pulizia di tracce, il trasferimento di oggetti, la cancellazione di dati, l’occultamento di reperti, la modifica di una scena o la sostituzione di elementi probatori. Non ogni intervento materiale è però sufficiente: occorre che sia artificioso e concretamente idoneo a produrre un pericolo di inganno o di deviazione dell’accertamento. La Cassazione ha precisato che l’immutazione materiale non coincide con la sola creazione di un documento ideologicamente falso: per questa via occorre piuttosto verificare l’eventuale ricorrenza del depistaggio dichiarativo o di altri reati di falso.

Una particolare attenzione merita la distinzione tra il legittimo esercizio delle difese e l’alterazione positiva della realtà. Chi è indagato conserva il diritto al silenzio e, nei limiti stabiliti dal processo, non è obbligato ad autoaccusarsi. Ma tali garanzie non autorizzano la cancellazione di una registrazione, la rimozione di una persona o di un oggetto dalla scena, il danneggiamento di una prova o l’induzione di altri a costruire una realtà materiale falsa. La giurisprudenza sottolinea che il diritto di difesa può porre delicati problemi per le dichiarazioni, ma non copre la manipolazione della prova materiale, soprattutto se posta in essere da chi è investito di doveri pubblicistici di custodia, assistenza, vigilanza o collaborazione.

Il depistaggio dichiarativo presenta requisiti ulteriori e più rigorosi. Il pubblico agente deve essere stato richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni nel contesto di un procedimento penale; soltanto allora assumono rilievo il falso, la negazione del vero e la reticenza, totale o parziale. Una generica versione non veritiera resa fuori da questo contesto non integra, per ciò solo, l’art. 375 c.p. Tale limite è importante per evitare che qualunque comunicazione inesatta di un dipendente pubblico sia impropriamente qualificata come depistaggio.

Anche in presenza di una richiesta formale e di una dichiarazione falsa, la condanna non può basarsi soltanto sul mendacio. L’art. 375 c.p. è un reato di pericolo concreto: il giudice deve verificare se la condotta poteva davvero compromettere uno specifico profilo investigativo o processuale. Devono quindi emergere il tema d’indagine, la possibile utilità della dichiarazione vera e la capacità della dichiarazione falsa di sviare gli accertamenti. La falsità irrilevante, marginale o incapace di incidere sul percorso investigativo può eventualmente essere riconducibile a fattispecie diverse, ma non giustifica automaticamente l’applicazione della più severa disciplina del depistaggio.

Sul piano psicologico, il legislatore richiede il dolo specifico: l’autore deve agire allo scopo di impedire, ostacolare o sviare l’indagine o il processo. Non è indispensabile che conosca esattamente il reato che gli inquirenti stanno ipotizzando, ma deve comprendere che la propria condotta è capace di alterare il corretto accertamento. La finalità non si identifica necessariamente con il movente: l’agente può agire per proteggere sé stesso, un collega, un ente o la reputazione di una struttura, ma risponde di depistaggio se, attraverso quell’interesse personale, vuole anche compromettere la genuinità delle indagini.

La recente elaborazione giurisprudenziale ha adottato una lettura restrittiva del verbo “sviare”. Non basta che il pubblico agente crei artificialmente una prova favorevole all’accusa o consolidi una ricostruzione investigativa già esistente; per il depistaggio è necessaria l’intenzione di deviare l’indagine o il processo dal suo corso originario. Questa interpretazione tutela il principio di offensività e rispetta la severità del trattamento sanzionatorio, evitando di ricondurre all’art. 375 c.p. qualsiasi irregolarità probatoria commessa da un soggetto pubblico.

Il confronto con i reati vicini è utile anche per il cittadino non specialista. La frode processuale dell’art. 374 c.p. punisce chiunque alteri materialmente luoghi, cose o persone al fine di ingannare il giudice o il perito; il depistaggio riprende in parte quelle condotte, ma le aggrava per la qualifica dell’agente e per la finalità di impedire, ostacolare o sviare l’indagine o il processo penale. Le false informazioni al pubblico ministero e la falsa testimonianza concernono invece il mendacio dichiarativo secondo le rispettive regole processuali; l’art. 375 c.p. opera come figura speciale quando sono presenti il soggetto qualificato, la richiesta dell’autorità, la concreta attitudine inquinante e il dolo specifico.

Diverso è pure il favoreggiamento personale: questo mira ad aiutare una determinata persona a eludere investigazioni o ricerche; il depistaggio, invece, colpisce direttamente l’alterazione del percorso conoscitivo dell’autorità. Nella pratica, la distinzione dipende dall’obiettivo effettivo della condotta: nascondere un soggetto o aiutarlo a fuggire è favoreggiamento; costruire una falsa scena, sopprimere reperti o fornire informazioni mirate a contaminare le indagini può integrare depistaggio.

Le conseguenze sanzionatorie sono particolarmente serie. La pena base è la reclusione da tre a otto anni; vi è un aumento da un terzo alla metà se il fatto avviene mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, formazione o alterazione artificiosa di documenti o oggetti probatori. Per procedimenti riguardanti criminalità organizzata, terrorismo e altri gravi reati indicati dalla legge, la pena è da sei a dodici anni. La condanna superiore a tre anni comporta inoltre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La legge valorizza, però, anche la scelta riparativa dell’autore: è prevista una sensibile diminuzione di pena per chi ripristini luoghi, cose, persone o prove, eviti ulteriori conseguenze e collabori concretamente alla ricostruzione del fatto e all’individuazione dei responsabili. La riparazione deve essere reale e utile alle indagini, non meramente dichiarata o simbolica.

Infine, il reato può essere contestato anche dopo la cessazione dall’ufficio o dal servizio, quando il fatto depistante rimanga funzionalmente collegato a quanto appreso o gestito durante il precedente incarico. Né l’assenza della qualifica impedisce sempre la responsabilità: il privato che organizza, determina o dirige consapevolmente l’azione depistante può concorrere nel reato proprio con i soggetti qualificati. L’art. 375 c.p. non punisce dunque un’etichetta professionale, ma una condotta di inquinamento probatorio resa più grave dall’utilizzo infedele di poteri, conoscenze o capacità operative derivanti dal servizio pubblico.


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