Art. 377 cp - Intralcio alla giustizia

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi (2). La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa. Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo. (2) Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339. (2) La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici. (1) La precedente rubrica: “Subornazione” è stata così modificata dall’attuale art. 14, comma 1, della L. 16 marzo 2006, n. 146. (2) Comma prima sostituito dall'art. 11, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, e poi così modificato dall'art. 22, L. 7 dicembre 2000, n. 397 e dall’art. 10, comma 8, L. 20 dicembre 2012, n. 237.

Cassazione penale, sez. VI, sentenza 10 settembre 2009, n. 35150


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