Art. 378 cp - Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte) o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni (1).

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

(1) Comma così modificato dall’art. 10, comma 9, L. 20 dicembre 2012, n. 237. Il testo precedentemente in vigore era: “Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.”



Avvocato, Diritto di difesa e favoreggiamento

Rapporto tra imputato e difensore

Non integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta del difensore che, avendo ritualmente preso visione di atti processuali dai quali emergano gravi indizi di colpevolezza a carico del proprio assistito, lo informi della possibilità che nei suoi confronti possa essere applicata una misura cautelare (nella specie effettivamente disposta e non eseguita per la latitanza dell'indagato), atteso che la legittima acquisizione di notizie che possono interessare la posizione processuale dell'assistito ne rende legittima la rivelazione a quest'ultimo in virtù del rapporto di fiducia che intercorre tra professionista e cliente e che attiene al fisiologico esercizio del diritto di difesa.

Sentenza della Cassazione sezione VI, n. 37512 del 2021


Preparazione dell’imputato, l’Avvocato può suggerire di mentire all’assistito

L'imputato è libero di mentire a fine difensivo e il giudice non è tenuto a prestare fede incondizionata alle sue dichiarazioni ma ad indagare, indipendentemente da esse, per accertare la verità.

Pertanto, non integra gli estremi del reato di favoreggiamento personale il suggerimento dato all'imputato di rendere dichiarazioni mendaci al magistrato, mancando la idoneità a fuorviare l’attività giudiziaria.

Di conseguenza esula dalla condotta di favoreggiamento l'attività di consulenza fornita dal ricorrente agli indagati sulla base della conoscenza lecita degli atti redatti a loro carico e, specificamente, il suggerimento dato agli stessi in ordine alle dichiarazioni da fare alla A.G. rientrando nella facoltà degli stessi indagati quella di mentire.

Cassazione Sez. 1, n. 1040 del 11/11/1971 , Di Gennaro, Rv. 120241.


Tribunale di Palermo, sentenza 7 agosto 2007, n. 762,


Cassazione penale, sez. VI, sentenza 18 ottobre 2007, n. 38516 


Cassazione penale, sez. VI, sentenza 25 marzo 2010, n. 11473


 




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