Art. 385 cp - Evasione

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni. (1) La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite. (2) Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita. (1) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), L. 26 novembre 2010, n. 199. (2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), nn. 1 ) e 2), L. 26 novembre 2010, n. 199.

Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 30 luglio 2007, n. 30983, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 8 maggio 2008, n. 18733 e Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 17 luglio 2008, n. 30027