Art. 40 cp - Rapporto di causalità
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Testi per l'approfondimento
La responsabilità medica Guida operativa alla riforma Gelli Bianco. Inquadramento, profili civili e penali, assicurazione, procedimento stragiudiziale e giudiziale, casistica, a cura di Todeschini Nicola, UTET, 2019
Cassazione Penale 6267/2007: le fonti convenzionali possono generare l’obbligo di garanzia
Sono in grado di generare l'obbligo di garanzia posto a fondamento della responsabilità omissiva ex art. 40, comma 2, cod. pen. oltre che le norme di legge, anche le fonti di natura convenzionale quali il contratto tipico di appalto. Quale che sia fonte, ciò che rileva per l'operatività dell'obbligo di garanzia è che in ossequio al principio di personalità della responsabilità penale, vi sia stata la concreta assunzione da parte del garante dei poteri-doveri impeditivi non solo giuridici ma anche fattuali dell'evento dannoso o pericoloso. Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza n. 6267 del 15 novembre 2007.
Cassazione Penale 25527/2007: presupposti del nesso di causalità nei reati colposi omissivi
Nei reati colposi omissivi, ai fini della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e l'evento non è sufficiente l'assunzione, da parte del soggetto agente, di un obbligo di tutela, ma è necessaria la presa in carico del bene protetto (fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità per omicidio colposo in capo a soggetto che, assunto l'incarico di controllare il rientro notturno di alcuni slittini in un rifugio di montagna, seguendoli con una motoslitta, aveva trascurato di seguire uno di essi che aveva imboccato, a causa della neve ghiacciata e della ripidità della pista, un percorso errato, andandosi così a schiantare contro un albero). Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza n. 25527 del 22 maggio 2007.
Cassazione Penale 39959/2009: la responsabilità penale dell’amministratore di condominio ha natura omissiva
La responsabilità penale dell'amministratore di condominio (nella specie in considerazione per l'incendio causato dal malfunzionamento di una canna fumaria) ha natura omissiva, traendo origine dalla violazione dell'obbligo di compiere tutti gli atti idonei a tutelare i diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, ne discende che l'accertamento in concreto della colpevolezza di tale soggetto postula sia l'individuazione precisa del comportamento in concreto esigibile in relazione alla sua posizione di garanzia che la sussistenza del nesso causale tra omissione ed evento lesivo. Cassazione Penale, sentenza n. 39959 del 23 settembre 2009.
Cassazione Penale 10819/2009: la relazione tra medico e paziente è fonte dell’obbligo di garanzia
In tema di colpa professionale medica, l'instaurazione della relazione terapeutica tra medico e paziente è fonte della posizione di garanzia che il primo assume nei confronti del secondo, e da cui deriva l'obbligo di attivarsi a tutela della salute e della vita. (Annulla con rinvio, App. Torino, 20 giugno 2008). Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza n. 10819 del 04 marzo 2009.