Art. 41 cp - Concorso di cause
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
Obbligo di fornitura e mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I
La decisione della Corte territoriale, invero, è in linea con i precedenti di legittimità (Cass. n. 16749/2019, Cass. n. 18654/2023, Cass. n. 18656/2023, Cass. n. 18871/2023) secondo cui, in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., con la conseguenza che è configurabile a carico del datore di lavoro un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I. e, in virtù dei quali, l'accertamento che l'indumento sia in concreto una barriera di protezione rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore è questione di merito (Cass. n. 32865/2021).
Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 gennaio 2025, n. 2003
Mancato funzionamento di Airbag : probabilità prevalente della lesione
Il mancato funzionamento di un sistema di sicurezza, come l'airbag, e il conseguente danno devono essere valutati secondo il principio della "probabilità prevalente". Il giudice deve stabilire se il danno lamentato sia più probabilmente causato dal malfunzionamento rispetto alle altre cause possibili, eliminando le ipotesi meno probabili e considerandole tutte in un'analisi complessiva.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/11/2024, n. 28722
Efficienza Causale prevalente per ogni antecedente anche indiretto
In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, applica la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 25/10/2024, n. 27693
Legame causale tra violazione ed evento dannoso
Le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa; conseguendone che, in caso di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 cod. pen. In tale evenienza, quindi, dovrà ravvisarsi l'aggravante di cui agli articoli 589, comma 2, e 590, comma 3, cod. pen., nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex articolo 590 ultimo comma, cod. pen., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi.
Cass. pen., Sez. IV, 14/03/2024, n. 17679
Mancata Comunicazione dei pericoli esclude il rapporto di causalità dell'appaltatore
La mancata comunicazione da parte del committente alla ditta appaltatrice delle condizioni del silos, in specie dei difetti del fondo del mantello cilindrico, evidenziati dallo stesso consulente della difesa, il mancato coordinamento nell'adozione delle misure di sicurezza sul cantiere che prevedeva la saldatura di una passerella tra i vari silos, rafforzava la sussistenza del nesso causale già ritenuto e argomentato dai Giudici di merito e conseguentemente la responsabilità per colpa.
Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, 23 luglio 2021, n. 28724
Responsabile il datore di lavoro che omette un dispositivo di protezione necessario
Non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo (dipendente di un panificio) introdurre la mano negli ingranaggi privi di protezione di una macchina "spezzatrice". Nel caso di specie, relativo all'amputazione di una falange ungueale, la Corte ha ritenuto irrilevante accertare se il lavoratore avesse inteso separare un pezzo di pasta dall'altro o invece eliminare delle sbavature del prodotto, quanto fosse più rilevante che il datore di lavoro avesse omesso l'installazione e la perfetta funzionalità dei dispositivi di protezione generali.
Cassazione Sentenza, 10/10/2013, n. 7955
Il bambino che attraversa è imprevedibile e richiede particolare cautela
Il conducente di un veicolo, scorgendo un bambino in movimento o fermo al margine della strada, deve rallentare e, se occorre, fermarsi, per norma di comune prudenza che impone di prevenire le imprudenze altrui, probabili e ragionevolmente prevedibili, dovendo i bambini considerarsi come pedoni incerti e inesperti, portati per loro natura a movimenti inconsulti e improvvisi; pertanto, in caso di investimento, va affermata la responsabilità del conducente che non abbia moderato particolarmente la velocità del veicolo ed è da escludere che la condotta del bambino che si sposti incautamente sulla carreggiata possa concretare una concausa sopravvenuta fornita di un'efficienza causale esclusiva e configurare, quindi, l'ipotesi di cui all'art. 41, comma 2, c.p. (nella specie, il conducente aveva provocato la morte di un bambino investendolo mentre questi, alla guida della sua bicicletta, sfilava nel ristrettissimo spazio di carreggiata tra il lato destro dell'automezzo ed il marciapiede).
Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 40587 del 23 settembre 2009.
La condotta colposa altrui prevedibile non interrompe il nesso di causalità
In tema di gare di velocità (nella specie: gara motociclistica), in presenza di una preesistente condotta colposa del soggetto garante della sicurezza della circolazione stradale sia nei confronti dei partecipanti alla gara che degli utenti della strada, non può ritenersi interruttiva del nesso di causalità una successiva condotta parimenti colposa posta in essere da altro soggetto, che risulti non eccezionale né imprevedibile. (Fattispecie nella quale, a fronte della colposa omissione dell'adozione, da parte degli organizzatori, delle cautele imposte dall'ordinanza prefettizia che aveva autorizzato la gara - richiedendo che il percorso di gara fosse segnalato dalla presenza di personale qualificato munito di bandierine di segnalazione - la Corte ha ritenuto che non costituisse causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, il comportamento colposo del conducente di un autobus che, nell'approssimarsi ad una intersezione con una strada compresa nel percorso di gara e non adeguatamente segnalata con la presenza di apposito personale, aveva omesso di fermarsi e dare la dovuta precedenza, così cagionando la morte di uno dei motociclisti concorrenti).
Cassazione Penale: 4912/2009