Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso: 1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze; 2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque; 3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili; 4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili; (…) (1). (1) Il numero che recitava: “5) su boschi, selve e foreste.” è stato abrogato dall'art. 11, L. 21 novembre 2000, n. 353.