Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.
Cassazione penale, sez. III, sentenza 29 febbraio 2008, n. 9418 e Cassazione penale, sez. I, sentenza 27 ottobre 2009, n. 41306