Art. 437 cp - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Manomissione Cronotachigrafo Camion TIR - reato rimozione
Commette il delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche il datore di lavoro che manomette i dispositivi di sicurezza posti su camion mediante installazione di un congegno idoneo ad attivare la funzione pausa anche quando il mezzo sia in movimento o mediante alterazione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo.
Cass. pen., Sez. II, 27/11/2024, n. 40
Pericolo incolumità del lavoratore
Ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa descritta dall'art. 437 cod. pen., è necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di un numero di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro sufficiente a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo. Pertanto è riconosciuta penale rilevanza anche alle condotte che, attraverso la violazione della normativa prevenzionale, abbiano messo a repentaglio l'incolumità di un singolo lavoratore.
Cass. pen., Sez. I, 27/04/2023, n. 36908
Rimozione Dispositivo Frenante
Ove all'indagato sia ascritto un comportamento – consistente nell'avere dolosamente omesso la rimozione di un apparecchio di disattivazione del sistema frenante di un impianto - id est di avere compiuto un'attività, naturalisticamente omissiva, alla quale lo stesso era tenuto in dipendenza del ruolo svolto in ambito aziendale e della connessa assunzione di posizione di garanzia rispetto agli obblighi antinfortunistici, va confermata, ai fini della provvisoria contestazione cautelare, la qualificazione del reato come proprio, in quanto commesso da soggetto titolare di speciali obblighi di protezione nei confronti del bene tutelato dalla norma incriminatrice.
Cass. pen., Sez. I, 15/04/2022, n. 39091
Dispositivo di protezione della Macchina
Nel delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche di cui all'art. 437 c.p., la situazione di pericolo che tale norma intende prevenire deve considerarsi realizzata anche nel caso in cui possa coinvolgere la sola persona addetta a una macchina priva di dispositivi atti a prevenire gli infortuni, poiché in materia di prevenzione degli infortuni il concetto della pubblica incolumità è caratterizzato dall'indeterminatezza, e non dal numero rilevante, di persone che possano trovarsi in una situazione di pericolo.
Cass. pen., Sez. IV, 24/11/2017, n. 57673