Art. 438 cp - Epidemia
Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte. (1)
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.
Testi per l'approfondimento
Leggi altri articoli in: Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452)