Art. 438 cp - Epidemia

Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte. (1)

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

 

 

 

Testi per l'approfondimento

eBook - Responsabilità civile, penale e tutela previdenziale nell'emergenza sanitaria, Soluzioni operative e strumenti digitali, Palmieri Alessandro, Domenico Chindemi, Wolters Kluwer, 2020

eBook Responsabilita civile penale e tutela previdenziale nell emergenza sanitaria 730649

 






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