Art. 45 cp - Caso fortuito o forza maggiore
Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
La crisi di liquidità non è motivo idoneo a escludere la punibilità per il reato di omesso versamento dell'Iva
Per escludere la punibilità per il reato di omesso versamento dell'Iva, non può essere invocata la "crisi di liquidità" del soggetto attivo al momento della scadenza del termine previsto per il pagamento, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte alla esigenza predetta. Al riguardo, per escludere la colpevolezza, sarebbe necessario che siano comunque assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso a idonee misure da valutarsi in concreto. Occorrerebbe cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.
Omicidio da circolazione stradale: non è esclusa la colpa per il soggetto che consapevole della propria epilessia sia stato colto da malore durante la guida
Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. SASSARI, 14/10/2020
Investimento di pedone: l'abbagliamento da raggi solari non integra un caso fortuito
L'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e perciò non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione, infatti, il conducente è tenuto a ridurre la velocità e anche ad interrompere la marcia e ad attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità (fattispecie relativa all'investimento di un pedone).In tema di omicidio colposo da circolazione stradale, l'improvviso malore esclude la colpa ove l'evento da cui derivano la perdita di conoscenza e la conseguente ingovernabilità della condotta sia imprevedibile, sicchè non è invocabile da colui che, consapevole di essere affetto da epilessia, patologia farmaco-resistente che comporta episodi di perdita di coscienza, si sia posto alla guida di un autoveicolo e, colto da una crisi, ne abbia perso il controllo.
Cassazione penale sez. fer., 02/08/2022, n.30628
Cause di esclusione del dolo e della colpa - caso fortuito
Il caso fortuito consiste in un avvenimento imprevisto ed imprevedibile che esula dalle condotte commissive od omissive dell'agente e si pone come solo fattore causale dell'evento. (Nella specie è stato escluso il fortuito in un caso di lesioni da incidente sul lavoro in cui la lavoratrice, cadendo, azionava causalmente il comando di una macchina difettante di adeguati schermi e introduceva, in cerca di appoggio, la mano nella zona di manovra di un battente).
Cassazione penale sez. IV, 01/02/1982