Art. 452 cp - Delitti colposi contro la salute pubblica

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito: 1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte; (1) 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo; 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto. (1)

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita con l'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.

 

Testi per l'approfondimento

eBook - Responsabilità civile, penale e tutela previdenziale nell'emergenza sanitaria, Soluzioni operative e strumenti digitali, Palmieri Alessandro, Domenico Chindemi, Wolters Kluwer, 2020

eBook Responsabilita civile penale e tutela previdenziale nell emergenza sanitaria 730649






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