Art. 46 cp - Costringimento fisico
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.
Leggi altri articoli in: Titolo III - Del reato (artt. 39-84)