Art. 46 cp - Costringimento fisico

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.






Leggi altri articoli in: Titolo III - Del reato (artt. 39-84)
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