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Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.
Cassazione Penale SS UU 35488/2007: in tema di errore determinato dall’altrui inganno
Il delitto di falsa attestazione del privato di cui all’art. 483 cod. pen. può concorrere - quando la falsa dichiarazione sia prevista di per sé come reato - con quello della falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell'atto al quale la attestazione inerisca (artt. 48 e 479 cod. pen.), sempre che la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità. (Fattispecie nella quale gli imputati avevano partecipato alla licitazione per l'appalto di lavori di costruzione, allegando alla domanda di ammissione le false dichiarazioni sostitutive di certificazione della loro iscrizione all'Albo nazionale costruttori, richieste dal bando di gara; i successivi atti deliberativi dell'aggiudicazione dell'appalto erano stati redatti sulla base delle anzidette dichiarazioni, facenti fede di quanto dichiarato). (Rigetta, App. Bari, 27 gennaio 2006). Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n. 35488 del 28 giugno 2007.
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