Art. 485 cp - Falsità in scrittura privata [abrogato]
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
Articolo abrogato dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 .
Leggi altri articoli in: Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498)