Art. 489 cp - Uso di atto falso

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

[Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (1).]

(1) Comma abrogato dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7.






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