Art. 489 cp - Uso di atto falso
Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
[Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (1).]
(1) Comma abrogato dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7.
Leggi altri articoli in: Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498)