Art. 491 bis cp - Documenti informatici
Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.
Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7.
Testi per l'approfondimento

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