I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo. Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7.