Art. 494 cp - Sostituzione di persona

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.

 

Testi per l'approfondimento

Trattato di Diritto penale – Cybercrime, Cadoppi Alberto, Canestrari Stefano, Manna Adelmo, Papa Michele, UTET, 2019

Trattato di Diritto penale Cybercrime 687445