Art. 50 cp - Consenso dell'avente diritto
Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.
Cassazione Penale 37077/2008: il consenso del paziente è presupposto di liceità del trattamento
Con sentenza n. 37077 del 24 giugno 2008, la Cassazione penale ha stabilito che il consenso del paziente al trattamento medico-chirurgico è un presupposto di liceità di tale attività e non può essere identificato con il consenso dell’avente diritto di cui all’art. 50 cp. Pertanto, qualora il medico effettui un intervento in assenza di consenso o con un consenso prestato in modo invalido e ne derivi per il paziente lesioni o morte, è da escludere la sua responsabilità a titolo di lesioni volontarie ovvero di omicidio preterintenzionale, poiché manca il requisito del dolo. Seppure erroneamente praticata, infatti, l’attività medica ha una finalità curativa e il consenso informato offre al paziente la facoltà di rifiutare la terapia o interromperla.