Art. 500 cp - Diffusione di una malattia delle piante o degli animali
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2.065.
Leggi altri articoli in: Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499-518)