Art. 51 cp - Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.



Cassazione Penale 14062/2008: il diritto di cronaca sussiste se la notizia è aggiornata

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell'applicazione della scriminante del diritto di cronaca è necessario che il giornalista che intenda dar conto di una vicenda la quale implichi risvolti giudiziari a distanza di tempo dall'epoca dell'acquisizione della notizia, completi e aggiorni la verifica di fondatezza della notizia nel momento diffusivo, in ragione del naturale e niente affatto prevedibile percorso processuale della vicenda. (In applicazione di questo principio la Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna che aveva ravvisato la diffamazione nella pubblicazione della notizia dell'arresto di una persona, omettendo qualsiasi verifica circa l'esito giudiziale della vicenda, conclusasi con una sentenza di assoluzione coperta da giudicato; il Supremo Collegio ha ritenuto inapplicabile l'invocato diritto di cronaca per difetto del requisito di verità della notizia, dovuto all'incompletezza della stessa e in considerazione del fatto che gli elementi mancanti avrebbero avuto un rilievo determinante per la reputazione dell'interessato). Cassazione Penale, Sezione V, sentenza n. 14062 del 15 gennaio 2008.

Cassazione Penale 9084/2008: l’esimente del diritto di critica politica giustifica l’espressione di un epiteto

In tema di diffamazione, sussiste l'esimente del diritto di critica politica qualora, all'esito di una seduta consiliare, un consigliere comunale rivolga - dirigendosi verso la postazione della stampa - all'indirizzo di un collega di partito l'espressione "è un Giuda", considerato che il diritto di critica si concreta nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva ed, a maggior ragione, ciò vale in ambito politico in cui risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica e che, nella specie, l'epiteto succitato trae origine dall'intendimento di portare a conoscenza della pubblica opinione la scelta della parte civile di dissociarsi dalla linea ufficiale del gruppo di appartenenza votando contro la delibera da questo proposta, nonostante nella pre-riunione non avesse sollevato obiezioni di sorta. (Annulla senza rinvio, App. Milano, 4 maggio 2006). Cassazione Penale, Sezione V, sentenza n. 9084 del 08 febbraio 2008.

Cassazione Penale 34432/2007: verità del fatto, interesse pubblico e continenza espressiva scriminano dalla diffamazione

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ricorre l'esimente del diritto di critica giudiziaria allorché sussista il requisito della verità del fatto riferito e criticato, l'interesse pubblico alla notizia e la continenza espressiva. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto sussistente l'esimente del diritto di critica in relazione a talune espressioni, contenute in un articolo apparso su un quotidiano nazionale, con il quale si censurava l'operato di un magistrato del Pubblico Ministero per avere prestato, in ordine ad un gravissimo delitto, il suo consenso al patteggiamento in appello, che aveva comportato una drastica riduzione di pena nonché per una serie di dichiarazioni sul caso che egli aveva rilasciato nel corso di un intervista; in particolare la S.C. ha ritenuto che l'accusa di "subalternità psicologica" nei confronti della famiglia dell'imputato ricca e potente - avanzata dal giornalista nei confronti del P.M. in questione - costituisse argomento atto a rinvenire una plausibile spiegazione ad una ritenuta grave ingiustizia e non già a denigrare la persona del requirente). (Rigetta, Gip Trib. Roma, 8 giugno 2006). Cassazione Penale, Sezione V, sentenza n. 34432 del 5 giugno 2006.

Cassazione Penale 29433/2007: il termine “fascista” può costituire esercizio del diritto di critica politica

In tema di diffamazione il ricorso all'epiteto "fascista", riferito da un avversario ad un politico per stigmatizzarne il comportamento, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica se utilizzato non come "argumentum ad hominem", bensì per paragonare il suo modo di governare ed amministrare la cosa pubblica ad una ideologia e ad una prassi politica ritenute scarsamente rispettose degli oppositori. (Fattispecie in tema di offese rivolte nei confronti del Sindaco da un consigliere dell'opposizione nel corso di una seduta del Consiglio comunale, che lo aveva definito, tra l'altro, "fascista nel senso più deteriore del termine"). (Annulla senza rinvio, App. Catanzaro, 14 febbraio 2006). Cassazione Penale sentenza n. 29433 del 16 maggio 2007. 




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