Art. 517 cp - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni (1) o con la multa fino a ventimila euro. (2) (1) Parole introdotte dall’art. 15, comma 1, lett. d), della L. 23 luglio 2009, n. 99. (2) Parole così sostituite dall’art. 1, comma 10, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

Cassazione Penale, sez. III, sentenza 7 gennaio 2008, n. 166


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