Art. 519 cp - Della violenza carnale.

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto: 1. non ha compiuto gli anni quattordici; 2. non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; 3. è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole; 4. è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Articolo abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.




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