Art. 52 Codice Penale - Difesa legittima
1. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
2. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. (1)
3. Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
3 bis. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.
(1) Comma aggiunto dall’art. 1 della L. 13 febbraio 2006, n. 59.
Pericolo Attuale o Imminente - Minaccia
Cass. pen. n. 25810/2019
Ai fini della sussistenza della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., non è necessario che l'offesa da cui scaturisce la necessità della difesa abbia già cominciato a realizzarsi, essendo sufficiente il pericolo attuale – nel senso di pericolo in corso o comunque imminente – di detta offesa, il quale ben può essere integrato anche da una semplice minaccia.
Giudizio Legittima difesa ex ante - Percezione stato di pericolo
Cassazione penale, sez. V, 24/09/2020, n. 32419
La legittima difesa, così come l'eventuale eccesso colposo, vanno valutati con considerazioni svolte ex ante tenendo in considerazione tutte le concrete circostanze della vicenda, nonché tutte quelle anche antecedenti, che possano aver inciso sulla percezione dello stato di pericolo e di aggressione nel tentativo di non confonderli con stati d'animo o timori personali.