Art. 528 cp - Pubblicazioni e spettacoli osceni
Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (1). Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente (2). Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi (3): 1. adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo. 2. dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità. Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'autorità. (1) Comma così modificato ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, dall’art. 2, comma 2, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Sull’applicabilità delle sanzioni amministrative, previste dal presente comma, alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, vedi l’art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 8/2016. (2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 2, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Sull’applicabilità delle sanzioni amministrative, previste dal presente comma, alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, vedi l’art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 8/2016. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.». (3) Alinea così modificato dall’art. 2, comma 2, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, a decorrere dal 6 febbraio 2016.