Art. 539 cp - Età della persona offesa.

Quando i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso. Articolo abrogato dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66.




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