Art. 54 cp - Stato di necessità

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.



Cassazione Penale 35580/2007: minacciare il diritto all’abitazione integra danno grave alla persona

Ai fini del possibile riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità, ex art. 54 cod. pen., il concetto di "danno grave alla persona" può essere esteso, in armonia con quanto stabilito dall’art. 2 della Costituzione, anche a quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrità fisica del soggetto, riferendosi alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali dev'essere ricompreso il diritto all'abitazione, in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona, fermo restando, peraltro, che tale interpretazione estensiva del concetto di "danno grave alla persona" importa la necessità di una più attenta e penetrante indagine giudiziaria diretta a circoscrivere la sfera di azione dell'esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa - necessità e inevitabilità - non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali, chiaramente comprovate. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza di merito che aveva ritenuto l'imputata responsabile del reato di occupazione abusiva di un immobile di proprietà dell'Istituto autonomo case popolari senza in alcun modo prendere in esame la rappresentata esistenza di condizioni che avrebbero potuto rendere configurabile lo stato di necessità). (Annulla con rinvio, App. Roma, 1 dicembre 2006). Cassazione Penale, Sezione II, sentenza n. 35580 del 27 giugno 2007.




Leggi altri articoli in: Titolo III - Del reato (artt. 39-84)
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