Art. 552 cp - Procurata impotenza alla procreazione.

Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquantamila a duecentomila. Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona. Articolo abrogato dall’art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194.




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